Sentenza del 08/05/2023 n. 12227 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugna la sentenza della C.T.R. che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della C.T.P. di Bari (rigetto del ricorso contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEF relativa alla cartella di pagamento n. 014200901020590421, emessa dopo controllo formale ex D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter). In appello il ricorrente aveva ampliato il thema decidendum e introdotto numerose censure (motivi I-XLV) riguardanti, tra l'altro, la legittimazione processuale degli operatori dell'Agenzia, la nullità/inesistenza/irregolarità della cartella e degli atti impositivi, vizi di notifica, e l'omesso esame di fatti decisivi. La C.T.R. aveva respinto l'appello per inammissibilità ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 546/1992 (divieto di proporre domande nuove in appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Motivi: le censure non avevano attinenza col decisum della C.T.R.; il ricorso era viziato per mancanza di specificità, completezza e riferibilità richiesta dall'art. 366 c.p.c., con motivi cumulativi e indeterminati (abusiva sovrapposizione di censure ai sensi dell'art. 360 c.p.c., commi 1, nn. 3 e 5). La Corte ha ritenuto che la statuizione della C.T.R. (inammissibilità dell'appello per novità) da sola fosse idonea a sorreggere la decisione e non fosse attaccata adeguatamente in cassazione. Per tali ragioni non è stato esaminato nel merito alcuno dei profili sostanziali relativi alla validità della cartella o alla legittimazione dell'azione. Non si sono liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; la Corte ha altresì rilevato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
divieto di proporre in appello domande nuove
La C.T.R. ha dichiarato inammissibile l'appello perché il ricorrente ha ampliato il thema decidendum; tale richiamo è stato ritenuto sufficiente a giustificare il rigetto e non è stato confutato in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e cumulate indebitamente con altre categorie di doglianza, rendendo il motivo inidoneo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
omesso esame di un fatto decisivo
Anche questa figura è stata richiamata in maniera generica e non identificata rispetto al decisum; la Corte ha escluso che le doglianze siano riferibili con sufficiente precisione al capo impugnato.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
requisiti formali del ricorso per cassazione: specificità, completezza e riferibilità
La Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'inammissibilità: il ricorso non indicava con precisione i capi di pronuncia contestati né spiegava in modo intelligibile le violazioni dedotte.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
controllo formale che ha dato luogo all'atto impositivo
La normativa sul controllo formale è il presupposto fattuale dell'accertamento e della cartella; tuttavia le questioni di merito relative alla legittimità dell'atto non sono state esaminate per inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Altre norme processuali e tributarie richiamate nel ricorso
es. artt. 75, 77, 112, 182 c.p.c.; D.P.R. n. 602/1973 art. 26; L. n. 212/2000 artt. 6-7; L. 241/1990 art. 3 e 21-septies
Tali norme sono state ampiamente evocate dal ricorrente per contestare la validità degli atti tributari e questioni di notifica/legittimazione, ma la Cassazione non le ha esaminate nel merito per effetto dell'inammissibilità formale del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello non può introdurre domande nuove rispetto al thema decidendum fissato in primo grado: se l'appello amplia l'oggetto della lite l'atto può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.
- Il ricorso per cassazione richiede motivi specifici, completi e riferibili al decisum (art. 366 c.p.c.): occorre indicare esattamente i capi impugnati e spiegare in modo chiaro perché la decisione sarebbe errata, evitando elenchi generici o cumulazioni indeterminate di censure.
- Non cumulare in modo indifferenziato mezzi diversi di impugnazione (es. art. 360, comma 1, nn. 3 e 5): ogni vizio deve essere formulato separatamente e riferito ai relativi passaggi decisionali, per consentire la critica vincolata propria del giudizio di legittimità.
- Le questioni sostanziali (validità della cartella, vizi di notifica, legittimazione dei funzionari) vanno adeguatamente trattate nei gradi di merito e formulate con chiarezza: la loro mera evocazione in cassazione non impedisce l'inammissibilità se il ricorso è formale/indistinto.
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per novità, il rimedio consiste nello proportionare l'impugnazione al thema decidendum originario; diversamente le doglianze non verranno valutate nel merito.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione è utile verificare la precisa individuazione del capo di pronuncia che si contesta e predisporre motivi distinti e tecnicamente conformi alle categorie dell'art. 360 c.p.c.; in caso contrario il rischio è l'inammissibilità senza esame del merito.
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