Sentenza del 08/05/2023 n. 556 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello è stato rigettato. Il giudice d’appello, dopo aver esaminato preliminarmente l’eccezione di decadenza, ha ritenuto applicabile il termine biennale di cui all'art.21, comma 2 D.lgs. 546/1992 poiché la domanda di rimborso non era stata espressamente formulata nella dichiarazione annuale (RX4). Pertanto la richiesta del 2017 è decaduta e l’appello è respinto; la società è condannata al pagamento delle spese per €1.856,10.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso IVA di €18.193,00 relativo all’anno 2010, sostenendo un errore di compilazione della dichiarazione IVA 2011 (crediti indicati per €7.773 invece di €25.966). L’istanza di rimborso è stata presentata il 08/06/2017 e respinta dall’Ufficio per decadenza biennale ex art.21, comma 2 D.lgs. 546/1992, in quanto il credito non era stato indicato nella casella RX4 della dichiarazione annuale. In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso per mancata prova del credito; in appello la contribuente ha offerto ulteriore documentazione e richiamato pronunce (fra cui SS.UU. n.13378/2016) e la circolare 21/E/2013 per poter provare il credito non dichiarato.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2
Applicato quale termine decadenziale biennale per l’impugnazione/azione relativa a pretese non disciplinate da norma specifica; decorre dal momento in cui si verifica il presupposto del rimborso (es. pagamento o realizzazione del credito). Nel caso di specie è stato ritenuto operante perché il rimborso non era stato richiesto nella dichiarazione annuale.
D.P.R. 633/1972, artt. 30, 38-bis, 38-bis1, 38-bis2, 38-ter
Norme che regolano i rimborsi e le compensazioni IVA: se il contribuente presenta la richiesta di rimborso mediante la compilazione del quadro/ campo previsto nella dichiarazione annuale (RX4) si esclude l’applicazione automatica della decadenza biennale; diversamente la richiesta spontanea successiva si considera non disciplinata e soggetta al termine biennale.
Circolare Agenzia Entrate 21/E/2013 (richiamata dall’appellante)
Richiamata dalla contribuente per sostenere che è possibile provare in sede contenziosa crediti non esposti in dichiarazione (es. in caso di dichiarazione omessa); il tribunale ha ritenuto la circolare non applicabile alla fattispecie, poiché la dichiarazione non era omessa bensì incompleta e il rimborso non era stato richiesto nel quadro dedicato.
SS.UU. Cass. n.13378/2016 e pronunce di legittimità richiamate
Giurisprudenza che consente, in casi specifici (es. dichiarazione omessa o errori rilevabili), la deduzione in sede contenziosa di vizi nella dichiarazione anche se non preceduta da istanza integrativa; tuttavia il principio non supera le regole di decadenza quando la normativa e la giurisprudenza distinguono chiaramente tra richiesta esplicita di rimborso nella dichiarazione e istanze successive.
Massime di principio
- Se il contribuente intende ottenere il rimborso IVA tramite la dichiarazione annuale deve indicarlo esplicitamente nel quadro/campo previsto (es. RX4): l’indicazione nella dichiarazione equivale a domanda formale e impedisce l’applicazione automatica della decadenza biennale.
- In mancanza di una richiesta espressa nella dichiarazione, una domanda di rimborso successiva può essere soggetta al termine decadenziale biennale ex art.21, comma 2 D.lgs. 546/1992, che decorre dal momento in cui si realizza il presupposto del rimborso (per esempio dal pagamento che ha generato il credito).
- La distinzione tra credito esposto per compensazione e credito richiesto a rimborso è rilevante: la sola esposizione per detrazione/compensazione senza l’indicazione del rimborso non manifesta l’inequivocabile volontà di ottenere restituzione e non scongiura la decadenza biennale.
- La possibilità di provare in sede contenziosa l’esistenza di un credito non dichiarato (richiamata da alcune pronunce e circolari) non elimina i termini di decadenza: la prova non vale a sanare un’istanza tardiva se la legge o la giurisprudenza impongono un termine decadenziale.
- In caso di errore formale nella dichiarazione, il contribuente dovrebbe valutare tempestivamente gli strumenti disponibili (dichiarazione integrativa, istanza di rimborso entro i termini applicabili) e conservare documentazione probatoria chiara per poter opporre la pretesa prima della scadenza dei termini.
- Pratica consigliata: verificare la corretta compilazione del quadro di richiesta rimborso nella dichiarazione annuale; se l’errore viene accertato successivamente, agire entro i termini decadenziali previsti o considerare l’opportunità di ricorrere a rimedi alternativi (compensazioni ove consentite) dopo aver valutato la giurisprudenza applicabile.
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