Sentenza n. 2011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca del nulla osta all’ingresso e il conseguente diniego della possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato, non aveva sottoscritto il contratto di lavoro con il datore indicato nella procedura di ingresso. Aveva sostenuto che la mancata assunzione fosse dipesa dal datore di lavoro, il quale avrebbe perso interesse all’assunzione a causa del prolungarsi dei tempi della procedura. La Prefettura di Caserta aveva revocato il nulla osta rilevando che l’asseverazione prodotta in sede di convocazione non indicava con precisione il numero dei lavoratori che il datore poteva assumere. In appello l’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento fosse stato adottato senza preavviso di rigetto. L’Amministrazione ha contestato il motivo, rappresentando che il preavviso era stato regolarmente trasmesso agli indirizzi PEC indicati nella domanda di nulla osta sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha rilevato che la domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione era stata presentata ex novo e non era collegata al nulla osta poi revocato. In ogni caso, mancavano le condizioni di legge per il rilascio del permesso, poiché il contratto di lavoro non era mai stato sottoscritto. Il contratto costituisce infatti requisito indispensabile per la validità del nulla osta all’ingresso. Applicando l’art. 42 del d.l. n. 73/2022, la Sezione ha ribadito che il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato quando un rapporto di lavoro regolarmente instaurato si interrompa per causa non imputabile al lavoratore, ma non quando il rapporto non sia mai sorto. Poiché l’esito dell’istanza era vincolato e non residuava alcuna valutazione discrezionale, l’eventuale omissione del preavviso di rigetto non avrebbe comunque potuto incidere sulla legittimità dell’esito ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre dato atto, in via ulteriore, della trasmissione del preavviso agli indirizzi PEC indicati nell’istanza originaria. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di comunicare il preavviso di rigetto non è idonea a viziare il provvedimento quando l’esito dell’istanza è vincolato e l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare la decisione; nel caso concreto, il Collegio ha inoltre rilevato l’avvenuta trasmissione del preavviso agli indirizzi PEC indicati nell’istanza.
art. 42 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito nella l. 4 agosto 2022, n. 122
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere rilasciato in presenza dell’interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente e validamente instaurato, cessato per causa non imputabile al lavoratore; non è invece riconoscibile quando il contratto di lavoro non sia mai stato concluso.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma abbreviata, dopo l’avviso alle parti in camera di consiglio, in ragione dell’evidente infondatezza dell’appello.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato validamente instaurato e successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato quando il contratto di lavoro non sia mai stato sottoscritto, anche se la mancata instaurazione del rapporto dipenda da circostanze estranee alla volontà dello straniero.
- Quando la disciplina applicabile rende vincolato l’esito dell’istanza e il privato non può dimostrare che la partecipazione procedimentale avrebbe condotto a un risultato diverso, l’omissione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento.
- La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro costituisce una carenza sostanziale del presupposto necessario per la validità del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato e impedisce il riconoscimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione fondato su un rapporto lavorativo mai sorto.
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