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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27964/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che confermava la condanna per bancarotta semplice per mancata tempestiva richiesta di fallimento; il ricorrente denunciava vizio motivazionale in punto di responsabilita', sostenendo che la condanna si fondava su elementi inconferenti (es. mancato reperimento di sponsor), e che la Corte non aveva affrontato i punti nodali indicati nell'appello: l'assenza di collegamento tra il deterioramento economico e un'inerzia colpevole dell'amministratore/liquidatore, la prova del nesso di causalita' tra mancata richiesta di fallimento e peggioramento della situazione finanziaria, e il requisito soggettivo della colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per radicale carenza di motivazione della sentenza di appello, ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio. Nel provvedimento la Corte ha inoltre effettuato rilievi preliminari: chiarito l'ambiguita' dell'imputazione (art. 224 n.1 vs n.2 legge fallimentare) e richiamato principi sul contenuto della fattispecie di bancarotta per omissione della richiesta di fallimento, sul requisito della colpa grave, e su aspetti processuali relativi alla discussione orale e al diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 224 legge fallimentare (n.1 e n.2)

    La Corte rileva che l'imputazione era ambigua tra le due ipotesi previste dall'art.224: la lettera n.1 riguarda l'omissione di richiedere il fallimento da parte degli amministratori/ liquidatori (fattispecie vicina all'art.217 per l'imprenditore individuale), mentre la n.2 sanziona chi, per colpa, ha concorso a cagionare o aggravare il dissesto con inosservanza di obblighi di legge. Dalla descrizione del fatto emerge che il capo in contestazione si riferisce alla prima fattispecie.

  • art. 217 legge fallimentare (n.4)

    ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa

    Richiama la corrispondente disciplina per l'imprenditore individuale come riferimento sostanziale: la condotta punita consiste nell'aggravamento del dissesto dovuto all'omissione della richiesta di fallimento; ai fini della rilevanza penale e' necessaria la colpa grave.

  • art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale citata in relazione alla richiesta di discussione orale: la rinuncia unilaterale alla discussione orale da parte di un difensore non trasforma automaticamente il rito in cartolare e non lede il diritto di difesa delle altre parti che avevano diritto di concludere oralmente.

  • art. 111 Cost., sesto comma

    Principio costituzionale che esige motivazione sufficiente delle decisioni giurisdizionali; la carenza motivazionale puo' determinare nullita' per violazione del diritto di difesa.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata in connessione con la nullita' per insufficiente motivazione della decisione di merito; la motivazione deve consentire il controllo giurisdizionale.

Massime di principio

  • Per la bancarotta per omissione della richiesta di fallimento e' necessario provare non solo lo stato di decozione ma anche il nesso di causalita' tra l'omissione e l'aggravamento del dissesto; il mero ritardo non e' sempre sufficiente.
  • Il requisito soggettivo e' la colpa grave: deve essere accertata concretamente e non puo' essere desunta dal solo ritardo; serve prova di una consapevole ed evitabile omissione del dovere di chiedere il fallimento.
  • La Corte d'appello, quando decide sulle censure di parte, deve fornire una motivazione specifica e dialogare con i motivi di appello; il semplice rinvio o richiamo alla motivazione del primo grado non e' sufficiente a sanare lacune argomentative.
  • L'imputazione deve essere formulata con chiarezza rispetto alle fattispecie normative contestate (es. art.224 n.1 vs n.2); l'ambiguita' puo' pregiudicare il diritto di difesa.
  • La rinuncia unilaterale alla discussione orale, nelle disposizioni emergenziali richiamate, non priva le altre parti del diritto di concludere oralmente; il rito non muta automaticamente.

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