Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2509/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza adottato il 13 aprile 2026, prot. Interno n.0024004 del 13 aprile 2026, prot. Uscita n.0024194 del 13 aprile 2026, comunicato con nota della Questura di Monza e della Brianza del 13 aprile 2026, prot. Uscita 0013236 del 14.04.2026, con il quale è stata "vietata la vendita ai residenti nella Provincia di Brescia dei biglietti d'ingresso all'impianto sportivo "U-Power Stadium" di Monza, in occasione dell'incontro di calcio "Inter U23 - Union Brescia" valevole per il campionato di calcio di Serie C in programma sabato 25 aprile p.v., alle ore 20.30"; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusa la determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ("CASMS") del 1° aprile 2026, n. 16, non conosciuta dalla parte ricorrente, con la quale risulta essere stato demandato "al Prefetto della provincia di Monza e della Brianza, sentito il Questore, di valutare l'adozione del provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Brescia", e la nota della Questura di Monza e della Brianza prot. 12343 del 4 aprile 2026, parimenti non conosciuta dalla ricorrente, la quale avrebbe "fornito elementi comprovanti la sussistenza, in relazione alla citata manifestazione sportiva, di un elevato livello di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica";

Giustizia amministrativa202601508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che vietava la vendita ai residenti nella Provincia di Brescia dei biglietti per una partita di calcio presso l'U-Power Stadium di Monza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza del 13 aprile 2026, comunicato dalla Questura, con cui era stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Brescia per l'incontro di calcio Inter U23 - Union Brescia. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e connessi, tra cui la determinazione del CASMS del 1° aprile 2026, che aveva demandato al Prefetto la valutazione dell'adozione del divieto, e una nota della Questura relativa all'elevato livello di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La decisione è dipesa dalla dichiarazione della parte ricorrente, depositata il 7 maggio 2026, secondo cui era venuto meno l'interesse alla decisione, in ragione della sopravvenuta impossibilità di conseguire un'utilità concreta dall'annullamento del divieto riferito a una partita già programmata per il 25 aprile 2026. Il decreto presidenziale n. 476 del 26 aprile 2026 aveva già respinto la domanda di misure cautelari monocratiche. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure rivolte agli atti impugnati e ha compensato le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 74 c.p.a.

    Il ricorso è stato trattato e definito con sentenza in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione e non residua un'utilità concreta derivante dall'annullamento dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro l'atto amministrativo impugnato.
  • In caso di dichiarata sopravvenuta carenza di interesse, le spese processuali possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneOrdine e sicurezza pubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.