Cassazione Penale, Sentenza n. 20680/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione; ha dichiarato estinto il reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha adottato motivazione in forma semplificata. In sostanza, la condanna confermata in appello è stata annullata perché il reato si era estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Catania, della loro condanna per il delitto di tentata truffa aggravata (capo B), deducendo la caduta in prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado. Si contestano i calcoli dei termini di prescrizione: i fatti risalgono al 7 giugno 2012; risultano sospensioni per 4 mesi e 10 giorni (dal 26/05/2016 al 07/10/2016) per astensione difensiva e una sospensione ex lege di 64 giorni (dal 09/03/2020 al 11/05/2020). Tenuto conto delle interruzioni, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 20 giugno 2020, quindi prima della sentenza di appello del 27/11/2020. Inoltre si rileva che non può essere conteggiata la recidiva qualificata (art. 99, comma 4, c.p.) ai fini dell'aumento del termine prescrizionale poiché nel primo grado essa non è stata ritenuta e la parte pubblica non l'ha impugnata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Indica il vizio dedotto in cassazione (violazione della legge penale sostanziale). Viene usato come riferimento per il motivo con cui si chiede l'annullamento per prescrizione.
art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen.
Norme che regolano il computo dei termini di prescrizione, comprese le modalità di conteggio in presenza di sospensioni; la Corte le applica per determinare che il termine prescrizionale era già decorso il 20/06/2020.
art. 99, comma 4, cod. pen.
Prevede l'aumento del termine prescrizionale in caso di recidiva qualificata. La Corte rileva che tale circostanza non può essere tenuta conto perché nel primo grado la recidiva non è stata accertata e la parte pubblica non l'ha impugnata.
Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019), Rv. 275319
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che, se la recidiva non è stata motivatamente accertata in primo grado e non è impugnata dalla pubblica accusa, non può essere computata per aggravare gli effetti o per aumentare i termini prescrizionali.
Sez. 5, n. 29225 del 4/6/2018, Rv. 273370-01
Giurisprudenza richiamata circa l'obbligo della corte di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, indipendentemente dal motivo di gravame.
Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419
Precedente che conferma il principio dell'immediata declaratoria della estinzione del reato quando risulti provata la prescrizione, anche se il motivo di gravame è diverso.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di una sentenza d'appello, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- Non può essere utilizzata per aumentare il termine prescrizionale una circostanza aggravante (es. recidiva qualificata) che non sia stata accertata e motivata nel giudizio di primo grado o non sia stata impugnata dalla parte pubblica.
- Le sospensioni dei termini processuali (ad esempio per astensione delle avvocature o per cause di legge come emergenze sanitarie) devono essere conteggiate con precisione nel calcolo della prescrizione; il corretto computo può determinare l'estinzione del reato anche dopo una sentenza di merito favorevole alla condanna.
- La Corte ha l'obbligo, anche d'ufficio, di dichiarare la estinzione del reato per prescrizione quando emergono fatti che lo rendono evidente, a prescindere dalle censure svolte dalle parti.
- Quando la questione è pacifica e basata su principi giurisprudenziali consolidati, la Corte di Cassazione può motivare la decisione in forma semplificata.
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