Ordinanza del 30/06/2020 n. 13119 - Corte di Cassazione
Accertamento induttivo - Omessa dichiarazione - Costi correlati ai maggiori ricavi - Obbligo di determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta la censura relativa alla determinazione del reddito sulla base dei ricavi del triennio precedente, ma accoglie quella sulla mancata considerazione dei costi. In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può fondare l’accertamento d’ufficio su presunzioni supersemplici, ma deve comunque determinare, anche induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi, a tutela della capacità contributiva. La sentenza è cassata sul punto e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Basilicata, anche per le spese.
Accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione e deducibilità induttiva dei costi correlati ai maggiori ricavi.
Accertamento d’ufficio e costi correlati ai maggiori ricavi
La decisione riguarda un accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, emesso a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di cassazione stabilisce che, pur potendo l’Amministrazione finanziaria ricorrere a presunzioni supersemplici, deve determinare anche induttivamente i costi connessi ai maggiori ricavi accertati.
Vicenda processuale e accertamento
L.P., esercente il commercio di generi alimentari, ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP. A causa della mancata dichiarazione, l’Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito d’impresa in euro 34.075,00, prendendo a riferimento i ricavi dichiarati nel triennio precedente e considerando la cessazione dell’attività di produzione di pasticceria fresca.
In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con riduzione dal 30% al 20% del coefficiente di redditività. La CTR della Basilicata, con sentenza depositata il 14 dicembre 2012, aveva respinto l’appello del contribuente. Aveva ritenuto che l’erronea indicazione dell’attività esercitata e della sua cessazione, dovuta a un refuso, non avesse inciso sul calcolo, fondato sui ricavi pregressi e su un coefficiente del 20%. La CTR aveva inoltre escluso la possibilità di riconoscere costi, poiché il contribuente non aveva fornito la documentazione richiesta e non era quindi possibile verificare il reddito del periodo.
Censure del contribuente e valutazione della Corte
Con il primo motivo, il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 41, comma 2, e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Ha contestato che l’errata qualificazione dell’attività avesse determinato l’applicazione di una metodologia non pertinente, richiamando l’aliquota del 10% propria della produzione di pasticceria fresca e sostenendo che per il commercio di generi alimentari la redditività media sarebbe stata del 15-20%. Ha inoltre lamentato l’insufficiente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell’avviso.
La Corte ha rigettato il motivo. Ha confermato che l’errore nell’indicazione dell’attività non aveva inciso sulla determinazione del reddito, ricavato dai ricavi del triennio precedente e assoggettato al coefficiente del 20%, ritenuto congruo e coerente con il settore commerciale, come ammesso dallo stesso ricorrente. Quanto alla doglianza sulla mancata pronuncia in merito alla nullità dell’avviso, la Corte ha osservato che l’omessa pronuncia deve essere dedotta specificamente come error in procedendo ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; inoltre, non sussiste il vizio quando la decisione adottata comporta un rigetto implicito della pretesa, senza che sia indispensabile una specifica argomentazione.
Principio sui costi nell’accertamento per omessa dichiarazione
Con il secondo motivo, il contribuente ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, contestando che l’accertamento induttivo potesse escludere ogni riconoscimento di costi o riduzioni. La Corte ha accolto la censura.
In caso di omessa dichiarazione, i poteri dell’Amministrazione finanziaria si fondano sull’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’accertamento d’ufficio, e non sugli artt. 38 o 39 dello stesso decreto. L’Ufficio può utilizzare presunzioni supersemplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Ciò non lo esonera, tuttavia, dall’obbligo di determinare, anche induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati: la loro totale esclusione può ledere il principio costituzionale della capacità contributiva.
La Corte precisa che non si applicano le limitazioni dell’art. 75, ora art. 109, del d.P.R. n. 917 del 1986 in materia di accertamento dei costi, poiché tale disciplina riguarda il diverso caso in cui esista una dichiarazione dei redditi, anche se infedele. Il principio è richiamato sulla base, tra le altre, di Cass. n. 19191 del 17 luglio 2019, conforme a Cass. n. 1506 del 20 gennaio 2017, n. 28028 del 25 novembre 2008 e n. 3995 del 19 febbraio 2009.
Esito e rinvio
La Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo; ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinviato la controversia ad altra sezione della CTR della Basilicata per un nuovo esame conforme ai principi esposti. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese della fase di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 30 giu 2020Ordinanza del 30/06/2020 n. 13123 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 1 lug 2020Ordinanza del 01/07/2020 n. 13396 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13555 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13542 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13536 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 2 lug 2020Ordinanza del 02/07/2020 n. 13531 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →