Ordinanza del 30/06/2020 n. 13123 - Corte di Cassazione
Controllo dichiarazioni - Interposizione fittizia e reale - Sola simulazione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate e chiarisce che l’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 si applica sia all’interposizione fittizia sia a quella reale, quando presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrino che il contribuente è l’effettivo titolare dei redditi formalmente intestati a terzi. La causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame degli elementi probatori e delle spese.
Interposizione fittizia o reale e imputazione dei redditi ai fini fiscali.
Interposizione e imputazione dei redditi formalmente intestati a terzi
La decisione precisa l’ambito applicativo dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione consente di imputare al contribuente i redditi che risultano formalmente intestati ad altri, quando presunzioni gravi, precise e concordanti dimostrino che egli ne è l’effettivo titolare.
Fatti e procedimento
A seguito di una verifica della Guardia di finanza di Viterbo, la titolare della ditta individuale E. di B.L. risultava non aver presentato le dichiarazioni dei redditi e IVA per gli anni 2001 e 2002. Dopo la notifica dei prospetti delle movimentazioni bancarie, la contribuente era stata invitata a fornire giustificazioni ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633/1972.
Il processo verbale di constatazione era seguito da due avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2001 e 2002, con recupero di IVA, IRPEF e IRAP in conseguenza della mancata giustificazione delle operazioni contestate. La contribuente aveva impugnato gli atti e i ricorsi riuniti erano stati accolti in primo grado. In appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate: aveva confermato la legittimità dell’avviso relativo al 2002, ma escluso la pretesa per l’annualità indicata nella motivazione come 2003, ritenendo che la contribuente fosse una prestanome e che l’attività facesse capo a V.F.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: errata interpretazione dell’art. 37 e omesso esame degli elementi indiziari addotti a sostegno dell’interposizione e dello scopo elusivo. La contribuente è rimasta intimata.
Termine per il ricorso per cassazione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, notificato il 4 marzo 2013. Poiché il giudizio era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, si applicava il termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche della legge n. 69 del 2009. La sentenza impugnata era stata depositata il 16 gennaio 2012; il termine di un anno e quarantasei giorni, tenuto conto della sospensione feriale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969 e dell’art. 155, comma 1, c.p.c., scadeva il 3 marzo 2013, domenica, ed era quindi prorogato al giorno feriale successivo, 4 marzo 2013.
Portata dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973
La norma non riguarda soltanto la simulazione relativa o l’interposizione fittizia di persona. Può applicarsi anche a operazioni effettive e reali, quando vi sia un uso improprio, ingiustificato o deviante di uno strumento giuridico legittimo volto a sottrarre l’operazione economica sostanziale al regime fiscale che le sarebbe proprio. Non è necessario, quindi, dimostrare un comportamento fraudolento né un accordo simulatorio tra le parti.
La valutazione deve concentrarsi sull’effettiva disponibilità dei redditi e sulla loro titolarità sostanziale, senza escludere l’imputazione al contribuente per il solo fatto che formalmente il soggetto intestatario sia un terzo o che il contribuente sia qualificato come prestanome. La Corte richiama, tra gli altri, i precedenti Cass. n. 21952 del 28 ottobre 2015, n. 25671 del 15 novembre 2013, n. 17128 del 28 giugno 2018, n. 31452 del 5 dicembre 2018 e n. 15830 del 29 luglio 2016.
Elementi probatori e accertamenti bancari
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione, l’uso improprio degli strumenti giuridici poteva emergere dagli accertamenti bancari, dalle dichiarazioni della contribuente e del cognato, nonché dalla delega conferita da V.F. a operare sul conto corrente intestato alla ditta. Tali elementi avrebbero potuto concorrere a dimostrare l’effettiva riferibilità dell’attività o delle violazioni al soggetto terzo. La Commissione regionale non li aveva però valutati, poiché aveva escluso in via preliminare l’applicabilità della disciplina antielusiva sulla base della qualificazione della contribuente come prestanome.
Per gli accertamenti fondati sulle movimentazioni dei conti correnti, l’Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973. Spetta quindi al contribuente dimostrare che le movimentazioni non si riferiscono a operazioni imponibili, mediante una prova specifica e analitica che indichi la riferibilità di ciascun versamento e l’estraneità di ogni singola operazione a fatti imponibili. La Corte richiama Cass. n. 18081 del 4 agosto 2010, n. 15857 del 29 luglio 2016 e n. 24422 del 5 ottobre 2018.
Esito
La Corte ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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