Ordinanza del 26/06/2020 n. 12758 - Corte di Cassazione
Accertamento - Società cancellata dal registro delle imprese -Rispondono i soci.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell’Ufficio e stabilisce che, dopo la cancellazione della società, i soci succedono nei rapporti pendenti e possono essere destinatari dell’accertamento anche se non risulta loro distribuito attivo in liquidazione. L’eventuale limite di responsabilità previsto dall’art. 2495 c.c. incide sull’esigibilità del credito e, al più, sull’interesse ad agire, ma non sulla legittimazione processuale dei soci. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Accertamento tributario nei confronti dei soci di una società cancellata dal Registro delle imprese.
Accertamento tributario verso i soci di una società cancellata
La decisione riguarda un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo al 2008, emesso in relazione a una società di persone successivamente cancellata dal Registro delle imprese. La Corte chiarisce gli effetti della cancellazione sui rapporti debitori ancora pendenti e sulla legittimazione dei soci a contraddire rispetto alla pretesa tributaria.
Vicenda processuale
L’ex legale rappresentante della società e un terzo avevano impugnato l’avviso di accertamento. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché l’atto era indirizzato a una società estinta, rilevando però che era stato notificato ai contribuenti anche nella loro qualità di soci.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 20 febbraio 2018, aveva dichiarato inammissibile l’appello. Secondo la CTR, l’accertamento avrebbe dovuto essere rivolto personalmente ai soci e, comunque, nei limiti degli utili eventualmente distribuiti in sede di bilancio finale di liquidazione; la distribuzione non era stata né allegata né provata.
L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi del ricorso e questione esaminata
L’Ufficio ha dedotto la violazione degli artt. 2291, 2312 e 2495 c.c. e dell’art. 65, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Ha sostenuto che gli avvisi e le relative notifiche individuavano i contribuenti anche come soci e che, dopo la cancellazione della società di persone, i soci succedono nelle posizioni debitorie della società estinta. Secondo il ricorrente, l’avviso poteva essere notificato ai soci a prescindere dalla prova di somme ricevute in sede di liquidazione, essendo tale circostanza un limite all’esigibilità della pretesa.
Successione dei soci nei rapporti pendenti
La Corte ritiene fondato il ricorso. La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina, per i rapporti che le facevano capo e che restano pendenti, un fenomeno successorio in capo ai soci. La successione riguarda anche i debiti non definiti nel bilancio finale di liquidazione e opera per ciascun socio nei limiti della rispettiva quota di partecipazione.
A sostegno del principio sono richiamate Cass., Sez. V, 11 giugno 2019, n. 15637; Cass., Sez. I, 4 luglio 2018, n. 17492; Cass., Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070.
Limiti di responsabilità e legittimazione processuale
La Corte esclude che la mancata prova di utili o di altre somme distribuite ai soci impedisca di rivolgere loro la pretesa o determini un difetto di legittimazione passiva. Il socio che succede nel debito e risponde entro i limiti previsti non cessa, per questo, di essere successore. Il limite di responsabilità dell’art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale; può incidere, al più, sull’interesse ad agire del creditore o sull’esigibilità del credito in sede esecutiva.
L’interesse del creditore non è necessariamente escluso dall’assenza di una partecipazione utile dei soci alla ripartizione finale. Può permanere, ad esempio, l’interesse a ottenere l’accertamento del diritto in vista dell’escussione di garanzie, oppure possono esistere beni o diritti non inclusi nel bilancio di liquidazione ma trasferiti ai soci.
La Corte dà atto di orientamenti difformi, secondo i quali la sussistenza di un residuo attivo di liquidazione costituirebbe fatto costitutivo della domanda contro i soci, richiamando Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7676; Cass., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 1325; Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15474; Cass., Sez. I, 6 dicembre 2019, n. 31933. Ritiene tuttavia condivisibile e conforme all’indirizzo maggioritario la distinzione tra legittimazione del socio e concreta esigibilità della pretesa, in linea con Cass., Sez. Unite, 12 marzo 2013, n. 6070. Tra le pronunce richiamate a sostegno dell’indirizzo prevalente figurano Cass., Sez. V, 8 marzo 2017, n. 5988; 7 aprile 2017, n. 9094; 16 giugno 2017, n. 15035; 24 gennaio 2018, n. 1713; 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., Sez. VI, 5 giugno 2018, n. 14446; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 897; 18 dicembre 2019, n. 33582.
Esito della decisione
Poiché la CTR non si è attenuta ai principi enunciati, la Corte accoglie il ricorso dell’Ufficio e cassa la sentenza impugnata. La causa è rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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