Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 26/06/2020 n. 12777 - Corte di Cassazione

Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Cooperative e società forestali - Pertinenze di fondi rustici - Stesso trattamento tributario del bene primario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma l’applicazione delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa anche ai fabbricati pertinenziali acquistati insieme ai terreni agricoli. L’estensione è coerente con la nozione di fondo rustico, con il nesso funzionale tra pertinenze e azienda e con la finalità dell’agevolazione prevista dalla legge n. 984 del 1977. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente.

Agevolazione fiscale per l’acquisto di fondi rustici e relative pertinenze da parte di cooperative e società forestali.

Agevolazione fiscale per fondi rustici e pertinenze

La pronuncia stabilisce che il regime di favore previsto per l’acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali può applicarsi anche ai fabbricati che ne costituiscono pertinenze. La Corte ritiene che tale interpretazione sia coerente con la finalità della norma e con il principio per cui le pertinenze seguono il trattamento tributario del bene principale.

Vicenda processuale

Con sentenza n. 1566/31/15, depositata il 25 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione relativo alle imposte di registro e ipotecarie e catastali dovute per una compravendita conclusa il 29 dicembre 2009. Il contratto aveva a oggetto terreni agricoli con fabbricati soprastanti.

La natura pertinenziale dei fabbricati, connessi a esigenze lavorative, non era controversa. La CTR aveva quindi riconosciuto anche a tali fabbricati il trattamento agevolato applicato ai fondi rustici. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’estensione del beneficio; la società acquirente ha resistito con controricorso.

Norma agevolativa e presupposti

La disposizione applicata è l’articolo 7, comma 4, lettera b), della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Essa ammette cooperative e società forestali al pagamento delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa per gli atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali.

La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui il presupposto del beneficio è la mera idoneità dei fondi rustici a produrre tale incremento di efficienza e reddito. Non è necessario che siano effettivamente realizzati interventi di forestazione né che, entro tre anni dall’acquisto, sia approvato o eseguito il piano di coltura e conservazione previsto dall’articolo 10 della stessa legge. A sostegno sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 16832/2008, n. 19904/2016, n. 26771/2013, n. 5067/2011 e n. 13656/2009.

Inclusione delle pertinenze

Nel caso concreto, i fabbricati insistenti sui terreni agricoli erano stati accertati come pertinenze. La loro inclusione nell’ambito dell’agevolazione è ritenuta conforme alla ratio della norma, diretta ad aumentare l’efficienza dell’azienda e il relativo reddito. Le pertinenze, in quanto riconducibili all’azienda, sono funzionali anche al miglioramento delle colture forestali svolte nell’attività di forestazione.

La Corte osserva inoltre che la disposizione usa la nozione di «fondo rustico», che la prassi amministrativa intende come comprensiva dei terreni agricoli e delle relative pertinenze, come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 6 marzo 2015. La disciplina è distinta da altre norme che menzionano espressamente terreni agricoli e pertinenze, tra cui l’articolo 5-bis della legge n. 97/1994, l’articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001, l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194/2009, convertito dalla legge n. 25/2010, e l’articolo 11 della legge n. 386/1976.

Interpretazione delle norme agevolative

La Corte ribadisce che le agevolazioni fiscali, in quanto deroghe al sistema impositivo, sono soggette a interpretazione rigorosa e non possono essere estese oltre i confini del dato normativo. Richiama, tra gli altri, Cass., Sezioni Unite, n. 11373/2015 e n. 18574/2016, nonché Corte costituzionale n. 111/2016 e n. 153/2017.

Tale rigore non impedisce tuttavia di individuare il significato semantico della disposizione e di applicarla a fattispecie non nominate espressamente, quando risultino implicitamente comprese nella norma secondo il suo testo e la finalità perseguita. Nel caso in esame, l’applicazione alle pertinenze resta interna al dato normativo: deriva dalla nozione di fondo rustico, dal nesso funzionale con l’azienda e dalla regola per cui le pertinenze seguono il trattamento del bene principale.

Esito e spese

La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma il riconoscimento dell’agevolazione anche per i fabbricati pertinenziali. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, in ragione della novità della questione. Non dispone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.