Cassazione Penale, Sentenza n. 20017/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato ex art. 326 c.p., deducendo (1) la prescrizione del reato per errata valutazione dei periodi di sospensione dei termini, in particolare contestando il computo delle sospensioni intervenute per astensione degli avvocati e per il periodo pandemico (sostenendo che, in base alla sentenza Cost. n.140/2021, la sospensione pandemica dovesse essere conteggiata per soli 64 giorni e che il momento consumativo dovesse essere retrodatato all'11/10/2013), e (2) vizio nella determinazione della pena (violazione artt. 132, 133 e 62-bis c.p.), lamentando la irragionevole fissazione della pena nel massimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa ai rinvii dovuti all'assenza dei testi, poiché tale assenza dipese dalla mancata citazione conseguente all'astensione degli avvocati, correttamente valutata dalla Corte d'appello; ha inoltre escluso che in sede di legittimità possa essere prospettata per la prima volta la questione di fatto circa la diversa data di consumazione del reato. Quanto al computo delle sospensioni, la Corte ha condiviso il calcolo della Corte d'appello (periodi complessivi di sospensione pari a 319 giorni, con scadenza del termine di prescrizione fissata all'8/5/2022), concludendo che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non idoneo a censurare l'esercizio di discrezionalità del giudice di merito, che aveva motivato la pena con riferimento alla gravità, alla reiterazione e alla natura degli atti rivelati e alla personalità negativa dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 326 cod. pen.
Norma sostanziale che descrive il reato contestato (rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio). La Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie, escludendo l'aggravante mafiosa.
art. 157 cod. pen.
Regola sul decorso della prescrizione: la Corte ha applicato i principi relativi al computo dei termini estinti o sospesi.
art. 158 cod. pen.
Disciplina delle cause di sospensione della prescrizione: la Corte ha considerato le sospensioni riconosciute (astensioni, pandemia) ai fini del calcolo.
art. 159 cod. pen.
Stabilisce la durata e gli effetti della sospensione: utilizzata nel calcolo complessivo del periodo sospensivo.
art. 132 cod. pen.
Principi generali per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'entità della pena entro i limiti di legge.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità del reo): la Corte d'appello ha applicato tali criteri richiamando gravità, reiterazione e negatività della personalità.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla recidiva: richiamata nella censura sulla determinazione della pena; il giudice di merito ha valutato la personalità e le circostanze, e la Cassazione ha ritenuto la censura generica.
D.L. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Norme emergenziali che hanno disposto la sospensione dei termini processuali durante la pandemia; la Corte ha applicato la disciplina delle sospensioni rilevando l'effetto ridotto per il periodo pandemico in relazione alla sentenza Cost. n.140/2021.
Sentenza Corte Costituzionale n.140/2021
Ha limitato la durata utile della sospensione dei termini processuali per il periodo pandemico; la Corte di Cassazione ha recepito tale principio rideterminando il computo della sospensione pandemica (61 giorni nel caso di specie).
Massime di principio
- Le controversie sul computo della prescrizione richiedono la precisa indicazione e prova dei singoli periodi di sospensione: deduzioni generiche o fondate su questioni di fatto non valutate in sede di merito sono difficilmente ammissibili in cassazione.
- Le cause di sospensione dovute ad astensioni del foro o a mancata citazione di testi possono essere disancorate dal concetto di 'impedimento del difensore' se l'assenza deriva dalla decisione collettiva di astensione; va verificata la causa effettiva del rinvio.
- Le modifiche al computo dei termini introdotte da norme emergenziali (es. per pandemia) vanno applicate alla luce dell'interpretazione della Corte Costituzionale: la sospensione potrebbe risultare più breve di quanto sostenuto dalla parte che eccepisce la prescrizione.
- In cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta questioni di fatto decisive (ad es. diversa data di consumazione del reato) che non siano state trattate e valutate dal giudice di merito.
- Le censure sulla determinazione della pena devono essere specifiche e dimostrare un vizio nella motivazione o uno sviamento dei criteri legali: mere contestazioni generiche dell'entità della pena difficilmente ottengono accoglimento.
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