Cassazione Penale, Sentenza n. 25309/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La Corte di appello, investita quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra tre provvedimenti di condanna: una sentenza del 12 maggio 2022 per un reato in materia di stupefacenti, una sentenza del 6 novembre 2024 per altro reato di stupefacenti commesso a Falerna il 31 dicembre 2010, e una sentenza del 27 febbraio 2024 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commesse a Falerna il 1 luglio 2021. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso il vincolo ritenendo che la distanza temporale tra i fatti, circa un anno e mezzo, e la loro complessiva trama fattuale fossero incompatibili con un unico disegno criminoso, ma piuttosto espressive di una generica propensione a delinquere, anche perché l'omogeneità di alcuni reati in materia di stupefacenti non bastava da sola. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione del suo stato di tossicodipendenza, documentalmente allegato e risalente al 2001, sostenendo che tale condizione costituiva indice rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione, in quanto i reati sarebbero stati commessi per finanziare la dipendenza; lamentava inoltre che il provvedimento impugnato fosse del tutto privo di motivazione sul punto, pur in presenza di specifica allegazione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nella verifica della continuazione, il giudice deve ricostruire sulla base di tempi, modalità esecutive, omogeneità dei fatti, causale e condizioni di tempo e luogo, l'esistenza di una programmazione unitaria e concreta, non bastando una mera scelta di vita criminale o una generale propensione a commettere reati. Ha inoltre precisato che lo stato di tossicodipendenza, se specificamente allegato e documentato dalla difesa, non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione, ma impone al giudice di motivare sul suo rilievo probatorio, salvo che altri elementi siano chiaramente contrari. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta carente e inidonea perché non si è misurata con il dato della tossicodipendenza allegata e documentata. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, libero nell'esito ma vincolato ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Per il riconoscimento della continuazione occorre un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi concreti che evidenzino una programmazione unitaria di più condotte; non basta la mera abitualità criminosa o una generica propensione a delinquere.
art. 671, comma 1, c.p.p.
In sede esecutiva la disciplina della continuazione può essere applicata anche sulla base di un accertamento che valorizzi lo stato di tossicodipendenza, purché tale dato sia specificamente allegato dalla difesa e sia oggetto di motivazione del giudice.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamo finale relativo all'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990
Indicato come titolo di uno dei reati di condanna richiamati nell'istanza di continuazione.
art. 73 D.P.R. 309/1990
Indicato come titolo di uno dei reati di condanna richiamati nell'istanza di continuazione.
art. 337 c.p.
Indicato come uno dei reati oggetto di condanna cui il ricorrente chiedeva di estendere la continuazione.
art. 582 c.p.
Indicato come uno dei reati oggetto di condanna cui il ricorrente chiedeva di estendere la continuazione.
Massime di principio
- Ai fini della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. il giudice deve accertare in concreto l'esistenza di una programmazione unitaria, desumendola da indicatori fattuali quali tempi, modalità, causale, omogeneità dei fatti e contesto spazio-temporale.
- La mera serialità dei reati, l'abitualità a delinquere o una generica propensione criminale non equivalgono al medesimo disegno criminoso e non giustificano da sole il trattamento sanzionatorio più mite della continuazione.
- Un apprezzabile intervallo temporale tra i fatti è indice ostativo alla continuazione, salvo che emergano elementi specifici che giustifichino una attuazione frazionata di un progetto già unitario.
- Lo stato di tossicodipendenza del condannato non determina automaticamente la continuazione, ma costituisce un elemento che il giudice deve esaminare e motivare, ove sia stato specificamente allegato e documentato dalla difesa.
- In sede esecutiva, l'art. 671 c.p.p. opera sul piano dell'accertamento e della prova della continuazione, ma non modifica i presupposti sostanziali dell'art. 81 c.p.; pertanto resta necessario il riscontro del medesimo disegno criminoso.
- La motivazione che respinge l'istanza di continuazione è viziata se non si confronta con un elemento difensivo specifico e potenzialmente significativo, come la tossicodipendenza documentata al momento dei reati.
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