Sentenza n. 817/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 329/2025 del 26 marzo 2025, del Tribunale di Benevento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 329/2025 del Tribunale di Benevento
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 329/2025, dichiarato esecutivo il 17 ottobre 2025 per mancata opposizione, con il quale l'amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 68.170,34, oltre interessi di mora e spese di procedura. Dedotta l'inerzia dell'amministrazione, la ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione, pur costituita, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario qualificato da lui delegato, con il compito di provvedere all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre applicato una penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il limite è stato ritenuto necessario per preservare la funzione compulsoria dell'astreinte ed evitare una sproporzionata locupletazione del privato. L'amministrazione è stata altresì condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere determinata secondo criteri di adeguatezza e non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, l'amministrazione deve eseguire il titolo entro il termine fissato dal giudice; in mancanza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il ricorso deve essere accolto.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche in un dirigente dell'amministrazione o in un funzionario da questi delegato dotato di adeguata qualificazione, affinché provveda in luogo dell'amministrazione.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti, quando tale misura sia funzionale a incentivare l'adempimento e a garantire l'effettività della tutela.
- La penalità di mora decorre dal termine assegnato per l'adempimento e prosegue fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo e anche dopo l'insediamento del commissario ad acta, poiché l'amministrazione conserva il proprio potere di provvedere in concorrenza con il commissario.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un limite massimo, individuato nella fattispecie nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica a favore del privato.
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