Sentenza n. 2226/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’ottemperanza, in parte qua, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile, n. 386/2025 del 16/04/2025, non impugnata e divenuta cosa giudicata (come da esibita certificazione rilasciata dalla Cancelleria del predetto Tribunale in data 22/05/2025), notificata in copia - attestata conforme all’originale digitale presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta - presso la sede reale del Comune di Palestrina in data 23/05/2025, limitatamente alla parte recante la condanna del medesimo Comune al pagamento in favore dell’Avvocato odierno ricorrente: “dichiaratosi procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge”; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’A.C. intimata, in caso di persistente inerzia di quest’ultima anche oltre il termine assegnatole.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune nell'esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Tivoli che lo aveva condannato al pagamento di € 2.500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore professionale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione, limitatamente alla condanna alle spese in suo favore, della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sezione Civile n. 386/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha dedotto la perdurante inerzia del Comune nonostante la notificazione della sentenza, munita di attestazione di conformità, presso la sede reale dell'amministrazione. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e procedibile il giudizio perché la sentenza civile costituisce un titolo esecutivo perfetto, essendo passata in giudicato, ed è stata portata a conoscenza del Comune in forma autentica. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il Collegio ha richiamato i tre requisiti necessari per la procedibilità dell'ottemperanza: esistenza e perfezione del titolo, prova della sua conoscenza da parte dell'amministrazione in forma autentica e prova della richiesta di esecuzione rimasta inevasa. Non risultando il pagamento, ha ordinato al Comune di corrispondere entro 60 giorni le somme liquidate nella sentenza civile, pari a € 2.500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inerzia, il Capo pro tempore del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento. Ha posto a carico del Comune il compenso e i rimborsi del commissario, da liquidarsi successivamente, nonché le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 750,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, quale provvedimento equiparato ai titoli eseguibili in ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini dell’ottemperanza, la produzione della copia del provvedimento con attestazione del suo passaggio in giudicato, ove necessario; nel caso concreto il requisito è stato assolto mediante certificazione della cancelleria civile.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.
Prevede il dimezzamento dei termini processuali per i giudizi di ottemperanza; il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto di tali termini.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice di somme di denaro, anche mediante ottemperanza.
art. 42 c.p.a.
La mancata costituzione dell’amministrazione non la esonera dall’onere di produrre gli atti e i documenti relativi alla controversia.
art. 26 c.p.a.
In applicazione del principio della soccombenza, fonda la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche limitatamente a uno specifico capo di condanna pecuniaria.
- Ai fini della procedibilità del giudizio di ottemperanza occorrono la perfezione del titolo esecutivo, la prova che il titolo sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione in forma autentica e la prova della richiesta di esecuzione rimasta inevasa.
- Quando il titolo giudiziale riguarda il pagamento di somme di denaro da parte di una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva può essere intrapresa solo dopo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’ottemperanza quando il ricorrente dimostri il giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio e l’inerzia dell’amministrazione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’amministrazione; i relativi compensi possono essere posti a carico dell’amministrazione inadempiente.
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