Sentenza n. 1811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, 4 luglio 2025, n. 1133, resa tra le parti, non notificata e concernente la procedura concorsuale indetta con Avviso pubblico del 2 febbraio 2023 “per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo da assegnare alla -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la non ammissione a una procedura per il conferimento di un incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo, nonché contro gli atti di approvazione della graduatoria e di conferimento dell’incarico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 73, comma 3, e 105, comma 1, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dichiarato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse senza previamente sottoporre la questione alle parti. Ha inoltre censurato l’utilizzazione, da parte dell’Amministrazione, di motivazioni asseritamente postume; la violazione del diritto di difesa e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’illegittimità della non ammissione, sostenendo l’equiparabilità tra i gradi rivestiti nell’Arma dei Carabinieri e la qualifica richiesta dall’avviso; la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e massima partecipazione; l’omessa valorizzazione del proprio curriculum rispetto a quello della controinteressata; infine, l’illegittimità dell’avviso per disparità di trattamento tra funzionari civili e militari. L’appellante contestava in particolare l’applicazione dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, che vieta alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già collocati in quiescenza, salvo le limitate deroghe previste dalla legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la decisione del TAR. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, poiché l’appellante era in quiescenza e, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, non avrebbe potuto conseguire l’incarico dirigenziale oggetto della procedura. La questione riguardava una condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio, e non un’integrazione postuma della motivazione del provvedimento; pertanto non era necessario il previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha inoltre osservato che l’Amministrazione aveva comunque tempestivamente sollevato in primo grado la carenza di interesse. Ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi, precisando che, quando una ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto, non occorre esaminare le altre censure. In via ulteriore, ha escluso la violazione del divieto di motivazione postuma anche perché, trattandosi di attività vincolata, l’Amministrazione avrebbe potuto dimostrare in giudizio, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Ha poi chiarito che le deroghe al divieto per gli incarichi gratuiti e di durata limitata non erano applicabili, poiché la procedura non prevedeva tali condizioni. Ha escluso che l’equiparazione prevista per i gradi militari comportasse automaticamente l’equiparazione alle qualifiche delle amministrazioni civili, essendo necessario uno specifico procedimento di inquadramento. Ha ritenuto non pertinente il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche, poiché si trattava di una procedura lato sensu concorsuale nella quale l’Amministrazione poteva stabilire requisiti di partecipazione. Il confronto tra i curricula era irrilevante, essendo l’appellante stato legittimamente escluso. Infine, ha escluso la disparità di trattamento, mancando l’identità delle situazioni comparate. L’appellante è stato condannato al pagamento di € 4.000,00, oltre oneri, per le spese del grado.
Norme richiamate
art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011 […] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi
Il divieto di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti collocati in quiescenza si applica anche alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale e incide sull’utilità conseguibile dal ricorrente, determinando il difetto di interesse a ricorrere quando l’incarico oggetto della procedura non rientra nelle deroghe previste dalla norma.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il previo avviso alle parti non è necessario quando la questione rilevata d’ufficio riguarda una condizione dell’azione, quale l’interesse a ricorrere, e non una nuova questione di merito o una diversa motivazione dell’atto.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Non ricorrono i presupposti per la rimessione al primo giudice quando il TAR abbia deciso una questione processuale rilevabile d’ufficio senza violare il contraddittorio nei termini dedotti dall’appellante.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Le censure non esaminate in primo grado possono essere riproposte in appello, ma il loro esame resta assorbito quando una ragione autonoma e sufficiente conduce alla definizione del giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Quando il provvedimento è vincolato, l’Amministrazione può dimostrare in giudizio che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, senza che ciò integri necessariamente una motivazione postuma vietata.
art. 632 d.lgs. n. 66/2010
L’equiparazione tra gradi dell’ordinamento militare e gradi delle forze di polizia non determina automaticamente l’equiparazione dei gradi militari alle qualifiche delle amministrazioni civili.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento non impediscono all’amministrazione di fissare requisiti di partecipazione coerenti con una procedura lato sensu concorsuale, purché non discriminatori.
art. 3 Cost.
La disparità di trattamento è configurabile solo in presenza di situazioni omogenee trattate diversamente; non sussiste tra servizio prestato nelle Forze armate e servizio svolto nelle amministrazioni pubbliche, considerati ontologicamente diversi.
art. 73, comma 4, c.p.a. e art. 276, comma 2, c.p.c.
Il giudice deve seguire, di regola, l’ordine logico che dà priorità alle questioni di rito e, tra queste, ai presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione e al merito.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall’art. 5, comma 9, d.l. n. 95/2012 di conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti collocati in quiescenza opera anche per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; ove l’incarico oggetto della procedura non rientri nelle deroghe relative alla gratuità e alla durata limitata, il soggetto in quiescenza non può conseguire alcuna utilità dall’eventuale accoglimento del ricorso e difetta quindi di interesse a ricorrere.
- La verifica della possibilità giuridica per il ricorrente di conseguire il bene della vita richiesto attiene alle condizioni dell’azione ed è rilevabile d’ufficio; il giudice può esaminarla prioritariamente rispetto al merito senza che ciò costituisca integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando una sola ragione autonoma è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto o a escludere l’utilità dell’azione, il giudice può definire il giudizio su tale ragione, assorbendo le ulteriori censure rivolte contro altri profili dell’atto.
- L’equiparazione normativa tra gradi militari e gradi delle forze di polizia non comporta automaticamente l’equiparazione dei gradi militari alle qualifiche delle amministrazioni civili, per il cui accesso o transito sono necessari specifici procedimenti di inquadramento.
- Nelle procedure lato sensu concorsuali, diverse dalle gare pubbliche, l’amministrazione può stabilire autonomi requisiti di partecipazione coerenti con l’incarico da conferire; il principio di massima partecipazione non impone di equiparare esperienze professionali appartenenti a comparti amministrativi diversi.
- La disparità di trattamento presuppone l’identità o almeno l’omogeneità delle situazioni comparate e non è configurabile quando il trattamento differenziato riguarda esperienze ontologicamente diverse, quali il servizio nelle Forze armate e quello nelle amministrazioni civili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →