Ordinanza n. 91/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 del 29/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e ss DL 14/2017 del 29/09/2025 a carico di -OMISSIS-e notificato a mani in data 7/10/2025 al solo -OMISSIS-in qualità di “esercente la patria potestà”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due provvedimenti di divieto di accesso urbano adottati ai sensi degli artt. 10, comma 2, seconda parte, e 13-bis, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti di DASPO urbano adottati il 29 settembre 2025 e notificati il 7 ottobre 2025. Le censure hanno riguardato, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, l'insussistenza del concreto pericolo per la sicurezza pubblica richiesto per l'adozione della misura e l'eccessiva ampiezza del perimetro territoriale dei divieti di accesso rispetto ai fatti contestati. La ricorrente ha inoltre dedotto, ai fini del periculum in mora, l'esistenza di un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale che aveva escluso elementi sintomatici della reiterazione dei reati contestati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti di entrambi i provvedimenti impugnati, rinviando la trattazione del merito alla prima udienza pubblica della Sezione prevista nel gennaio 2027. In sede cautelare, il Collegio ha qualificato il DASPO urbano come misura di prevenzione personale atipica e ha richiamato la necessità della duplice sussistenza del collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti e quelli oggetto del divieto e di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura condotta del destinatario, non essendo sufficiente la sola personalità desunta da precedenti penali. Ha ritenuto non implausibili le censure relative al pericolo concreto e incongruo, alla luce del principio di proporzionalità, l'ampio perimetro dei luoghi vietati in rapporto ai fatti contestati. Il periculum in mora è stato ravvisato anche in considerazione del successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, che aveva evidenziato l'assenza di elementi sintomatici di reiterazione dei reati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017
Il testo richiama il divieto di accesso previsto dall'art. 10, comma 2, seconda parte, del d.l. n. 14/2017.
La disposizione costituisce una base normativa per l'adozione del DASPO urbano, qualificato dal TAR come misura di prevenzione personale atipica.
art. 13-bis, comma 1 e seguenti, d.l. n. 14/2017
Il testo richiama il divieto di accesso previsto dall'art. 13-bis, comma 1 e seguenti, del d.l. n. 14/2017.
La disposizione costituisce una base normativa per il secondo provvedimento di DASPO urbano impugnato.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dalla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il divieto di accesso previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 costituisce una misura di prevenzione personale atipica, adottata nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso.
- L'adozione del DASPO urbano richiede sia un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi in cui si sono verificati i fatti oggetto di denuncia e i luoghi interessati dal divieto, sia un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura condotta del destinatario.
- Il concreto pericolo per la sicurezza pubblica deve emergere dalla condotta tenuta dal destinatario e non può essere fondato esclusivamente sulla sua personalità desunta da precedenti penali.
- Il perimetro territoriale del divieto di accesso deve rispettare il principio di proporzionalità e risultare coerente con la gravità e la localizzazione dei fatti contestati.
- In sede cautelare, la non implausibilità delle censure relative all'insussistenza del pericolo concreto e all'eccessiva estensione territoriale della misura, unitamente a elementi sopravvenuti che escludano il rischio di reiterazione, può giustificare la sospensione degli effetti del DASPO urbano.
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