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Sentenza

Sentenza n. 3482/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 00392/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202508164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, che aveva respinto l’impugnazione delle deliberazioni comunali di esercizio della prelazione culturale sull’immobile denominato Palazzo Tarasconi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 61 del d.lgs. 42/2004 e 141, comma 2, c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di esercizio della prelazione e la deliberazione comunale n. 37/2024 avrebbero dovuto essere notificate, entro il termine perentorio di sessanta giorni, presso il domicilio speciale eletto dalle parti presso il notaio rogante. Ha inoltre dedotto il difetto o l’insufficienza di motivazione delle deliberazioni n. 35/2024 e n. 37/2024, assumendo che il richiamo alla destinazione dell’immobile a struttura polivalente per attività sociali e culturali fosse generico, privo di una concreta progettualità di valorizzazione, non coerente con la disponibilità comunale di altro immobile e inidoneo a dimostrare la prevalenza dell’interesse pubblico. Ha censurato, poi, la competenza del Consiglio comunale a disporre la variazione di bilancio necessaria alla prelazione, sostenendo che tale competenza spettasse in via d’urgenza alla Giunta ai sensi degli artt. 42 e 175 TUEL. Infine ha dedotto la violazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e legalità, prospettando un danno erariale derivante dall’acquisto e dalla futura ristrutturazione dell’immobile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’art. 141, comma 2, c.p.c. rende obbligatoria la notificazione presso il domiciliatario, in caso di elezione di domicilio inserita in un contratto, solo quando ciò sia stato espressamente dichiarato. Tale espressa previsione non risultava dagli atti. In ogni caso, non era stata provata la trasmissione al Comune dell’atto contenente l’elezione di domicilio: le comunicazioni prodotte attestavano la trasmissione di dati e documenti relativi al trasferimento e alla prelazione, ma non dimostravano che il Comune avesse ricevuto anche la dichiarazione di domicilio speciale. Non era quindi dimostrata la decorrenza del termine perentorio dal momento indicato dall’appellante. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficiente la motivazione delle deliberazioni comunali. L’art. 62 del d.lgs. 42/2004 richiede l’indicazione delle specifiche finalità di valorizzazione culturale, ma, considerato il termine ristretto entro cui l’ente deve formulare la proposta, non impone un progetto dettagliato articolato in missione, obiettivi, programmi e stima dei costi. Era sufficiente l’indicazione dell’utilizzo dell’edificio storico quale struttura polivalente per attività sociali e culturali, insieme alla valutazione della convenienza economica dell’acquisto al prezzo di 40.100 euro. Non era necessaria una comparazione con l’interesse del privato, né la dimostrazione della maggiore idoneità dell’amministrazione rispetto al privato nella valorizzazione del bene. Quanto al terzo motivo, il Consiglio ha chiarito che la competenza generale sulle variazioni di bilancio spetta al Consiglio comunale ai sensi degli artt. 42, comma 2, e 175, comma 2, TUEL; solo in via eccezionale, per ragioni di urgenza, la variazione può essere adottata dalla Giunta, con successiva ratifica consiliare entro il termine previsto. Non sussisteva dunque il denunciato vizio di incompetenza. Quanto al quarto motivo, la scelta di esercitare la prelazione è stata qualificata come espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di palesi vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento, non riscontrati nel caso concreto. L’appellante non aveva provato finalità privatistiche o speculative. Inoltre, il prezzo di acquisto era notevolmente inferiore alla stima del valore dell’immobile, superiore a 600.000 euro, e gli eventuali costi di ristrutturazione non erano ancora quantificati; il Comune aveva previsto il ricorso a finanziamenti pubblici. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese del grado, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 42/2004

    La denuncia è effettuata entro trenta giorni: ... b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso

    Disciplina la denuncia del trasferimento dei beni culturali, individuando anche il soggetto tenuto alla denuncia nel caso di vendita forzata o fallimentare.

  • art. 60 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa del diritto di prelazione culturale esercitato dal Comune.

  • art. 61 d.lgs. 42/2004

    Prevede il termine per l’esercizio della prelazione culturale; nel caso esaminato l’appellante sosteneva che il termine dovesse essere computato dalla comunicazione al Comune dell’elezione di domicilio speciale.

  • art. 62 d.lgs. 42/2004

    La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.

    Impone di indicare le specifiche finalità di valorizzazione culturale, ma, in ragione della ristrettezza del termine procedimentale, non richiede un progetto dettagliato: è sufficiente una descrizione anche sintetica delle attività che si intendono svolgere nel bene.

  • art. 141, comma 2, c.p.c.

    quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato

    L’obbligatorietà della notificazione presso il domiciliatario richiede un’espressa dichiarazione in tal senso; in mancanza, l’elezione non impone necessariamente la notificazione esclusiva presso il domicilio eletto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo generale di motivazione, ritenuto rispettato dalle deliberazioni comunali.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 267/2000

    il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie (…)

    Attribuisce in via generale al Consiglio comunale la competenza sulle variazioni di bilancio.

  • art. 175, comma 2, d.lgs. 267/2000

    le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater

    Conferma la competenza ordinaria del Consiglio comunale sulle variazioni di bilancio.

  • art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000

    ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine

    Consente alla Giunta di adottare variazioni solo in via eccezionale e urgente, salva la successiva ratifica consiliare; non esclude la competenza generale del Consiglio.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato invocato dall’appellante in relazione al dedotto vizio di incompetenza, ma il vizio è stato escluso perché la variazione di bilancio era stata adottata dall’organo competente.

Massime di principio

  • L’elezione di domicilio inserita in un contratto rende obbligatoria la notificazione presso il domiciliatario soltanto quando le parti abbiano espressamente dichiarato tale obbligatorietà; in mancanza, la notificazione presso il domicilio eletto non ha carattere necessariamente esclusivo.
  • Ai fini della decorrenza del termine perentorio per l’esercizio della prelazione culturale, non è sufficiente dimostrare che l’amministrazione abbia ricevuto comunicazioni relative al trasferimento del bene: deve risultare la trasmissione dell’atto contenente l’elezione di domicilio, quando il privato assuma che da tale trasmissione decorra il termine.
  • L’obbligo di indicare nell’atto di prelazione le specifiche finalità di valorizzazione culturale non impone, considerato il termine ristretto del procedimento, la predisposizione di un progetto analitico e dettagliato; è sufficiente l’indicazione, anche sintetica e generale, delle attività sociali e culturali cui il bene sarà destinato, purché coerenti con la natura culturale dell’immobile.
  • L’esercizio della prelazione culturale da parte di un ente pubblico territoriale si fonda su ragioni di interesse pubblico e non richiede la comparazione con l’interesse contrapposto del privato né la dimostrazione della maggiore idoneità dell’ente pubblico rispetto al privato alla valorizzazione del bene.
  • La scelta dell’amministrazione di esercitare la prelazione culturale è espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata dal giudice solo in presenza di palesi vizi di illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.
  • La competenza generale sulle variazioni di bilancio spetta al Consiglio comunale; la competenza della Giunta è eccezionale, limitata ai casi di urgenza opportunamente motivata e soggetta a successiva ratifica consiliare.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturaleRegolamenti e atti amministrativi generaliResponsabile del procedimento e competenza
RamiBeni culturali e paesaggioEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneIncompetenzaEccesso di potere

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