Tribunale, Sentenza T-587/16
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 novembre 2018. — HM contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso EPSO/AST‑SC/03/15 – Esclusione dalla partecipazione alle prove di valutazione – Domanda di riesame – Rifiuto di trasmettere tale domanda alla commissione giudicatrice del concorso generale per tardività – Ripartizione delle competenze tra l’EPSO e la commissione giudicatrice di concorso. — Causa T-587/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui l’EPSO aveva rifiutato di trasmettere alla commissione giudicatrice la domanda di riesame presentata da una candidata esclusa da un concorso generale. La Corte chiarisce che, in base alle disposizioni generali del concorso, la competenza a pronunciarsi sulla domanda spettava alla commissione giudicatrice e non all’EPSO, anche quando il problema riguardi la tardività dell’istanza. Viene invece respinta come irricevibile la censura relativa a una presunta decisione implicita della commissione giudicatrice, poiché quest’ultima non aveva conoscenza della domanda.
Concorso EPSO: competenza dell’EPSO o della commissione giudicatrice a decidere sulla tempestività e sull’esame di una domanda di riesame contro l’esclusione di un candidato.
La questione giuridica
Se, secondo il punto 3.4.3 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi, l’EPSO fosse competente a dichiarare tardiva e a non trasmettere alla commissione giudicatrice la domanda di riesame presentata dalla candidata contro la decisione di esclusione, oppure se tale competenza spettasse esclusivamente alla commissione giudicatrice; e se potesse configurarsi una "decisione implicita" della commissione giudicatrice in assenza di conoscenza effettiva della domanda.
Principio di diritto
Quando il bando e le disposizioni generali attribuiscono alla commissione giudicatrice la decisione sulla domanda di riesame di un candidato contro una decisione della commissione stessa, l’EPSO non può sostituirsi a tale organo né dichiarare in proprio la tardività della domanda e rifiutarne la trasmissione; un simile rifiuto, adottato senza base giuridica, è atto impugnabile e va annullato per difetto di competenza. Inoltre, non può parlarsi di "decisione implicita" della commissione giudicatrice se questa non è stata neppure messa a conoscenza della domanda di riesame.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
- Decisione 2002/620/CE
- Decisione 2002/621/CE
Concorso EPSO/AST-SC/03/15-3 e domanda di riesame
La sentenza riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da una candidata esclusa dalla fase successiva di un concorso generale EPSO per segretari e commessi. Il punto centrale è la ripartizione di competenze tra EPSO e commissione giudicatrice nella gestione della domanda di riesame contro la decisione di esclusione.
Fatti e svolgimento del procedimento
HM aveva partecipato al concorso generale EPSO/AST-SC/03/15-3, scegliendo il settore "supporto di segreteria" e il grado SC 2. Dopo aver superato i test di accesso, era stata esclusa dalla commissione giudicatrice perché la formazione professionale invocata non era ritenuta sostanzialmente collegata alle funzioni da svolgere, come richiesto dal bando.
La candidata ha quindi presentato una domanda di riesame ai sensi del punto 3.4.3 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi. L’EPSO le ha risposto con email del 17 agosto 2015 che la domanda non sarebbe stata esaminata perché tardiva, ritenendo decorso il termine di 10 giorni di calendario a partire dalla registrazione della decisione nel suo account EPSO. Successivamente, l’EPSO ha anche precisato che la domanda non era stata trasmessa alla commissione giudicatrice proprio per la sua tardività.
La ricorrente ha impugnato sia la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 sia una presunta "decisione implicita" della commissione giudicatrice di non accogliere il riesame. La Commissione europea ha eccepito, tra l’altro, l’irricevibilità del ricorso e l’assenza di competenza dell’EPSO a statuire sulla domanda.
Ricevibilità: atto pregiudizievole e interesse ad agire
Il Tribunale distingue tra i due capi di conclusioni. Quanto alla presunta decisione implicita della commissione giudicatrice, osserva che la commissione non era neppure a conoscenza della domanda di riesame, poiché l’EPSO non l’aveva trasmessa. Ne consegue che non poteva esservi alcuna decisione implicita di rigetto, sicché quel capo di conclusioni è stato dichiarato irricevibile per difetto di oggetto.
Diversamente, la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 è stata considerata atto lesivo e dunque impugnabile. Il Tribunale rileva che il rigetto della domanda di riesame impediva il controllo da parte della commissione giudicatrice e che l’annullamento dell’atto dell’EPSO avrebbe potuto condurre all’adozione di una nuova decisione sulla domanda. Inoltre, persisteva un interesse ad agire anche se il concorso era nel frattempo terminato, poiché l’illegittimità lamentata poteva riprodursi in future procedure analoghe.
Normativa e disposizioni rilevanti
Il Tribunale fonda il ragionamento sul punto 3.4.3 delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, che prevede espressamente che la domanda di riesame sia sottoposta all’esame del medesimo organismo che ha adottato la decisione impugnata, cioè la commissione giudicatrice o l’EPSO. La nota a piè di pagina precisa che ciò deriva dalla ripartizione delle competenze imposta dallo Statuto.
Richiama inoltre:
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale dell’Unione;
- gli articoli 90 e 91 dello Statuto, in tema di reclamo e ricorso;
- l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’allegato III dello Statuto, relativo alle procedure di concorso e al ruolo dell’EPSO;
- l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, invocato dalla Commissione in relazione al principio di buona amministrazione;
- la decisione 2002/620/CE e la decisione 2002/621/CE sull’istituzione e il funzionamento dell’EPSO;
- il regolamento (UE, Euratom) 2016/1192, per il trasferimento della competenza al Tribunale.
Ragionamento del Tribunale sulla competenza
Il Tribunale accoglie il primo motivo della ricorrente: la competenza a decidere sulla domanda di riesame spettava alla commissione giudicatrice, non all’EPSO. Il testo delle disposizioni generali è ritenuto chiaro: la domanda va esaminata dall’organo che ha adottato la decisione impugnata. Poiché la decisione di esclusione era della commissione giudicatrice, spettava ad essa pronunciarsi, a prescindere dal fatto che il motivo di rigetto fosse formale o di merito.
Il Tribunale esclude che la funzione di supporto amministrativo dell’EPSO, prevista dall’allegato III dello Statuto e dalle decisioni istitutive, consenta all’EPSO di sostituirsi alla commissione giudicatrice nel decidere sulla tardività della domanda. Le norme richiamate dalla Commissione, incluse le esigenze di buona amministrazione e alleggerimento del carico di lavoro, non possono derogare al chiaro tenore letterale delle disposizioni generali né creare una competenza non prevista.
La sentenza Commissione/Pachtitis viene ritenuta non decisiva, perché riguardava la definizione del contenuto delle prove di preselezione e non il riesame di una decisione di esclusione. Il Tribunale osserva inoltre che le considerazioni pratiche addotte dalla Commissione, come la ragionevole durata o il carico di lavoro della commissione giudicatrice, non sono sufficienti a fondare una competenza dell’EPSO in assenza di base giuridica espressa.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale annulla la decisione dell’EPSO del 17 agosto 2015 per difetto di competenza. Respinge invece il resto del ricorso, ossia la domanda relativa alla presunta decisione implicita della commissione giudicatrice. La Commissione europea è condannata alle spese.
Principio affermato
La pronuncia stabilisce che, nei concorsi UE, la domanda di riesame deve essere decisa dall’organo che ha adottato la decisione contestata; se l’atto impugnato è della commissione giudicatrice, l’EPSO non può dichiararne la tardività e bloccarne la trasmissione, salvo base normativa espressa. Il silenzio della commissione giudicatrice non può valere come rigetto implicito se la domanda non le è mai stata sottoposta.
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