Sentenza del 15/02/2017 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Determinazione del reddito -Plusvalenza - Principio di cassa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di tassare integralmente la plusvalenza è stata disattesa. È stato riconosciuto che, in presenza di mancata integrale riscossione del corrispettivo per insolvenza dell'acquirente, la capacità contributiva effettiva del cedente coincide con la sola parte incassata. Di conseguenza, la plusvalenza deve essere determinata e tassata applicando il criterio di cassa limitatamente agli importi effettivamente percepiti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la tassazione integrale della plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda, sostenendo che il corrispettivo pattuito non era stato interamente incassato a causa dello stato di insolvenza dell'acquirente. La questione riguardava l'applicazione del principio di cassa e del principio di capacità contributiva: la plusvalenza avrebbe dovuto essere assoggettata a imposizione soltanto nella misura effettivamente riscossa, poiché il contribuente aveva conseguito il relativo beneficio economico solo per tale parte.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La tassazione deve riflettere una capacità contributiva effettiva e non può colpire ricchezza meramente nominale o non concretamente conseguita.
Principio di cassa
Quando il reddito o la plusvalenza viene effettivamente realizzato attraverso l'incasso del corrispettivo, l'imposizione deve riferirsi agli importi realmente percepiti, soprattutto se la mancata riscossione dipende dall'insolvenza dell'acquirente.
Massime di principio
- La mera previsione contrattuale di un corrispettivo non sempre è sufficiente a dimostrare l'effettiva realizzazione della plusvalenza ai fini fiscali.
- Se il pagamento è rateizzato o resta insoluto per l'insolvenza dell'acquirente, occorre verificare se il regime applicabile impone la tassazione per competenza o consente di valorizzare gli incassi effettivi.
- Il principio di capacità contributiva può impedire che venga tassata una ricchezza solo potenziale, quando il contribuente non ha concretamente ottenuto il relativo beneficio economico.
- La mancata riscossione deve essere effettiva e adeguatamente documentata; la semplice difficoltà di pagamento o il mero ritardo non sono necessariamente sufficienti.
- La soluzione dipende anche dalla qualificazione fiscale dell'operazione e dalla disciplina vigente: la pronuncia non comporta automaticamente l'applicazione generalizzata del criterio di cassa a ogni plusvalenza.
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