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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18182/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fissata in mesi otto dalla sentenza di patteggiamento. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992: per il delitto di inottemperanza all'obbligo di fermarsi dopo l'investimento di un pedone la sospensione minima è di 1 anno; per il delitto di omissione di soccorso la sospensione minima è di 1 anno e 6 mesi; trattandosi di pluralità di delitti i periodi devono cumularsi, sicché la durata non poteva essere inferiore a 2 anni e 6 mesi. Il difensore dell'imputato ha eccepito in via principale l'inapplicabilità della sanzione per mancato possesso della patente e, in subordine, ha invocato la correzione di un eventuale errore materiale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendo fondata la censura relativa alla violazione di legge sulle modalità di determinazione della durata della sospensione della patente. Ha richiamato il principio secondo cui, per più violazioni del codice della strada che comportano la sospensione della patente, il giudice deve sommare i periodi previsti per ciascun illecito; ha escluso l'applicabilità di riduzioni tipiche del diritto penale o della legge sulle sanzioni amministrative proprie. Ha inoltre rigettato le deduzioni difensive: l'assenza di patente non è idonea a fondare un ricorso per cassazione per carenza di interesse dell'imputato e la procedura di correzione dell'errore materiale non è idonea a sanare un errore di giudizio relativo all'omessa o errata determinazione di sanzioni amministrative accessorie. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e ha rinviato la valutazione al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 189 d.lgs. n. 285 del 1992

    Per le singole fattispecie di cui al codice della strada che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente la durata minima prevista per ciascun reato deve essere osservata e, in presenza di pluralità di reati, i relativi periodi di sospensione devono essere cumulati per determinare la durata complessiva della sanzione accessoria

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per il motivo di ricorso in cassazione relativo a violazione di legge (violazione di norme sostanziali o procedurali) impugnato dal Procuratore Generale

  • Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019 (P.G. c/Melzani)

    Principio di legittimità secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censura l'erronea o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative

  • giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021 e precedenti)

    Conferma che, in tema di circolazione stradale, il giudice deve sommare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito e che non si applicano norme idonee a ridurre tali sanzioni accessorie (es. art. 8 L. 689/1981 o limiti penali come l'art. 81 cod. pen.)

  • Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019 (Toti)

    Principio secondo cui è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato che deduca l'illegale sospensione della patente se la patente non è mai stata conseguita

  • Sez. 4, n. 6588 dell'01/02/2023 (Grassi)

    L'omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, trattandosi di errore di giudizio, non può essere sanata tramite la procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.)

Massime di principio

  • Quando in una sentenza penale si irroga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per più reati di circolazione, il giudice deve determinare la durata complessiva sommando i singoli periodi previsti per ciascun illecito; non è ammessa la riduzione tramite norme tipiche penali o la legge sulle sanzioni amministrative proprie.
  • Avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile il ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero quando si censuri l'omessa o erronea applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
  • L'eccezione difensiva basata sull'assenza del possesso della patente non costituisce, di regola, motivo utile in cassazione da parte dell'imputato per impugnare la determinazione della sanzione accessoria, per carenza di interesse; il rimedio utile per il difensore è sollevare preventivamente la questione in sede di merito.
  • La procedura di correzione di errore materiale (art. 130 cod. proc. pen.) non è idonea a correggere omissioni o errori che derivino da valutazioni di merito o da scelte giudiziarie sulla determinazione di sanzioni accessorie; tali profili vanno impugnati con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • Se la determinazione della durata di una sanzione amministrativa accessoria è viziata per violazione di legge, la Corte di legittimità può annullare la decisione limitatamente a tale profilo e rinviare la relativa determinazione al giudice di merito in diversa composizione.

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