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Sentenza

Sentenza n. 8730/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo (il “Ministero” o il “Ministero del Turismo”) prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. il 31 marzo 2026: per l’annullamento, a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FUNIVIE SEGGIOVIE SAN MARTINO S.R.L. il 9 aprile 2026: per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare ovvero, in subordine, della misura di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a., - dei provvedimenti e degli atti già impugnati con il ricorso principale, ossia: - del decreto del Ministero del Turismo, prot. n. 267769 del 27 novembre 2025 di approvazione della graduatoria del 20 novembre 2025 e concessione dei contributi relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024 “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”; - qualora occorra, del menzionato Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - qualora occorra, della menzionata nota del Ministero, prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 recante la graduatoria relativa all’Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; - nonché dei provvedimenti ostesi dal Ministero il 4 febbraio 2026 e impugnati con i presenti motivi aggiunti, ossia: - dei verbali della selezione n. 1 dell’11 marzo 2025, n. 2 del 19 marzo 2025, n. 3 del 4 giugno 2025, n. 4 dell’11 giugno 2025, n. 5 del 2 luglio 2025, n. 6 del 17 luglio 2025, n. 7 del 17 luglio 2025; -della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup allegata graduatoria; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Giustizia amministrativa202600851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, nonché gli atti della commissione di valutazione ostesi successivamente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, partecipante all'avviso pubblico per il finanziamento di interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, ha impugnato la graduatoria e il decreto ministeriale di approvazione, dai quali risultava esclusa dal finanziamento avendo conseguito 60 punti, a fronte della soglia minima di 65 punti. Il ricorso introduttivo era stato proposto senza articolare specifici motivi di illegittimità, in attesa dell'accesso alla documentazione della procedura, con riserva di proporre motivi aggiunti. Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 77 del r.d. n. 827/1924, la violazione dell'art. 13 dell'avviso, del principio di trasparenza, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'illogicità, l'irragionevolezza, la disparità di trattamento e la violazione del principio del soccorso istruttorio. In particolare, ha contestato l'utilizzo del sorteggio per risolvere le parità di punteggio e ha rivendicato l'attribuzione di un punteggio maggiore alla propria proposta. La controinteressata ammessa al finanziamento con 65 punti ha proposto ricorso incidentale per ottenere una migliore collocazione in graduatoria, deducendo difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Altre imprese hanno spiegato intervento ad opponendum, eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità per genericità, la tardività dei motivi aggiunti e la carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.a., per assoluta mancanza di motivi specifici, rilevando che l'atto si limitava a una generica richiesta di annullamento, senza indicare la causa petendi né le ragioni concrete dell'illegittimità degli atti. Il giudice ha affermato che la specificità dei motivi richiede l'individuazione intelligibile dei vizi dedotti e un principio di prova idoneo a sostenere la domanda; l'accesso non ancora definito non legittima la proposizione di un ricorso completamente “al buio”. La ricorrente avrebbe potuto articolare almeno in forma embrionale le censure già desumibili dagli atti impugnati, poiché il decreto indicava sia l'utilizzo del sorteggio per le domande a pari punteggio sia i punteggi attribuiti alle singole domande. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché propri, ossia diretti soltanto ad ampliare la causa petendi del ricorso introduttivo, il quale era già viziato da un'inammissibilità originaria. In subordine, il TAR li ha ritenuti irricevibili per tardività, poiché le censure avrebbero potuto essere proposte sin dall'inizio e l'atto era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo finalizzato esclusivamente a ottenere un miglior punteggio e una migliore collocazione, interesse divenuto privo di utilità in conseguenza dell'esito del ricorso principale. Per la stessa ragione sono stati dichiarati improcedibili gli interventi ad opponendum. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle imprese non costituite.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Il ricorso deve indicare specificamente i motivi su cui si fonda; la genericità assoluta dell'atto impedisce l'individuazione della causa petendi e determina l'inammissibilità.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    La violazione dell'obbligo di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale base della domanda cautelare subordinata proposta con i motivi aggiunti, senza che il giudice abbia esaminato nel merito la cautela.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente segnalato alle parti i possibili profili di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità posti poi a fondamento della decisione.

  • art. 77 r.d. 23 maggio 1924, n. 827

    È stato invocato nei motivi aggiunti, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

  • art. 13 dell'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024

    Le censure relative ai criteri di valutazione, al sorteggio, al punteggio e al soccorso istruttorio non sono state esaminate nel merito per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è inammissibile quando si limita a chiedere l'annullamento dell'atto senza indicare specifici motivi di illegittimità e senza rendere intelligibile la causa petendi; la riserva di articolare le censure dopo l'accesso agli atti non consente di proporre un ricorso completamente esplorativo o “al buio”.
  • Anche quando l'accesso agli atti non sia stato ancora definito, il ricorrente deve dedurre nel ricorso introduttivo almeno le censure embrionali desumibili dagli atti già conosciuti, potendo poi precisarle o integrarle con motivi aggiunti.
  • I motivi aggiunti propri, diretti soltanto ad ampliare la causa petendi dell'azione di annullamento già proposta, hanno carattere accessorio rispetto al ricorso introduttivo; se quest'ultimo è inammissibile per mancanza assoluta di motivi specifici, anche i motivi aggiunti propri sono inammissibili e non possono essere esaminati nel merito.
  • Qualora le censure contenute nei motivi aggiunti fossero già deducibili sulla base degli atti conosciuti al momento della proposizione del ricorso, i motivi aggiunti, anche se considerati ricorso autonomo, devono essere notificati entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo; in caso contrario sono irricevibili.
  • Il ricorso incidentale della controinteressata, diretto esclusivamente a conseguire un miglior punteggio o una migliore collocazione in graduatoria, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale è definito in rito senza possibilità di incidere utilmente sulla posizione della controinteressata.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoLegittimazione e interesse a ricorrereBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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