Cassazione Civile, Ordinanza n. 10135/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di lavori di impiantistica elettrica e di un sistema di sicurezza anti-intrusione eseguiti presso l'immobile del resistente. In opposizione, il debito era stato contestato e il primo giudice aveva respinto l'opposizione ritenendo provata l'esistenza del rapporto contrattuale. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello del committente ritenendo non dimostrata la conclusione del contratto, perché le fatture prodotte e le prove testimoniali non bastavano a provare l'affidamento dell'incarico. La ricorrente per cassazione ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo, ossia il pagamento di un primo acconto sul corrispettivo, documentato da fattura e movimentazione bancaria; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla specificità della contestazione; erronea valutazione del valore indiziario di fatture e presunzioni; ulteriore censura sulla determinazione/congruità del corrispettivo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, reputando decisivo il fatto storico del pagamento dell'acconto, totalmente omesso dalla corte territoriale, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d'appello avesse omesso l'esame di un fatto storico decisivo e già emerso nel giudizio di merito, cioè il pagamento di un acconto iniziale sul prezzo dei lavori, elemento idoneo a incidere sulla prova della conclusione del contratto d'appalto. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque esaminato.
art. 2697 c.c.
Viene richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sul credito e sulla conclusione del contratto, ma la decisione si fonda soprattutto sul vizio di omesso esame del fatto decisivo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni possono provare la conclusione del contratto solo se connotate da gravità, precisione e concordanza.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi del ricorso per contestare la valutazione delle prove e la mancata contestazione specifica della controparte.
art. 167 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'opponente non avrebbe contestato specificamente l'accordo contrattuale.
art. 1657 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del corrispettivo dell'appalto.
art. 2225 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione del compenso nel contratto d'opera.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture, il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito con gli ordinari mezzi di prova; la fattura, da sola, non prova il rapporto obbligatorio.
- La conclusione di un contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta e può essere provata anche per testimoni e presunzioni, ma gli indizi valorizzati devono essere gravi, precisi e concordanti.
- Il pagamento di un acconto sul prezzo pattuito può costituire fatto storico decisivo ai fini della prova dell'avvenuta conclusione del contratto e, se completamente omesso dal giudice di merito, integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame non coincide con una diversa valutazione delle prove: ricorre solo se il giudice non considera un fatto storico decisivo risultante dagli atti e discusso tra le parti.
- Le fatture commerciali e gli altri documenti contabili possono concorrere con le presunzioni a dimostrare il credito, ma non hanno efficacia probatoria automatica sulla nascita del rapporto contrattuale.
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