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Ordinanza

Ordinanza n. 2/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Piacenza in data -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato domestico.

Giustizia amministrativa202500579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato domestico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico. Il testo non riporta analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che, a seguito di istruttoria processuale, l'Amministrazione non ha fornito uno specifico ed esaustivo riscontro alle doglianze dedotte. La censura valorizzata in sede cautelare riguarda quindi l'apparente carenza dell'istruttoria posta a fondamento del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che, allo stato degli elementi acquisiti, l'atto non risultasse prima facie assistito da un'idonea istruttoria, ravvisando così il fumus boni iuris. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, individuato negli effetti irreversibili che si sarebbero prodotti medio tempore. La decisione cautelare non definisce il merito del ricorso, per il quale è stata fissata l'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce il fondamento della valutazione e dell'accoglimento della domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la carenza di uno specifico ed esaustivo riscontro dell'Amministrazione alle doglianze dedotte, ove si rifletta sull'istruttoria dell'atto impugnato, può integrare il fumus boni iuris necessario per sospenderne l'efficacia.
  • La sospensione cautelare è giustificata quando l'atto risulti prima facie privo di un'idonea istruttoria e la sua esecuzione medio tempore possa produrre effetti irreversibili, integrando il periculum in mora.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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