Circolare n. 166 del 28/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la definizione degli avvisi che quantificano e richiedono la maggiore IRES del gruppo dovrebbe comportare la cessazione della materia del contendere anche per gli atti di primo livello notificati alla consolidata e per le sanzioni collegate; inoltre, la consolidante dovrebbe poter scomputare quanto già versato dalla consolidata in pendenza di giudizio sul medesimo atto.
Definizione agevolata delle controversie tributarie su accertamenti del consolidato fiscale nazionale.
Il quesito
La consolidante chiede se, in presenza di più liti pendenti relative agli avvisi di accertamento notificati sia alla consolidante sia alla consolidata e ai correlati atti sanzionatori, possa definire agevolmente solo le controversie sugli avvisi che liquidano la maggiore IRES del gruppo, con effetti estensivi sulle liti della consolidata e sulle sanzioni, e se possa scomputare i pagamenti già eseguiti dalla consolidata.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la consolidante possa definire la lite relativa alla maggiore IRES effettiva del gruppo e che tale definizione travolga anche la controversia promossa dalla consolidata sull’avviso di secondo livello; conferma anche la definibilità della lite della consolidata sull’IRES teorica. Tuttavia, lo scomputo dei versamenti effettuati dalla consolidata è ammesso solo se tali somme sono state pagate da un coobbligato che aderisce anch’esso alla definizione, mentre per le sanzioni collegate ai tributi definiti la lite si chiude senza ulteriore versamento se il tributo è stato definito o comunque pagato.
Definizione agevolata delle controversie nel consolidato fiscale nazionale
L’interpello riguarda l’applicazione dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, alla tassazione di gruppo ex articoli 117 e seguenti del TUIR. Il tema centrale è il coordinamento tra le liti relative agli avvisi notificati alla consolidante e quelle, connesse, relative alla consolidata, oltre al trattamento dei versamenti eseguiti in corso di causa e delle sanzioni per dichiarazione infedele.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società [ALFA] S.p.A., quale consolidante della società [BETA] S.p.A. (consolidata), riferisce che nei periodi d’imposta 2004 e 2005 entrambe avevano optato per il consolidato fiscale nazionale e determinato il reddito secondo gli articoli 117 e seguenti del TUIR.
A seguito di controllo sulla consolidata, l’Agenzia delle entrate aveva notificato:
- alla consolidante e alla consolidata, due avvisi di accertamento per ciascun periodo d’imposta;
- alla sola consolidata, due atti di irrogazione delle sanzioni per dichiarazione infedele, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
L’istante segnala l’esistenza di dieci controversie tributarie: otto pendenti in Cassazione e due pendenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sospese per pregiudizialità-dipendenza ex articolo 295 c.p.c.
Quesito posto all’Agenzia
La società chiede, in sostanza, se la definizione agevolata possa essere esercitata con riferimento alle controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento che liquidano la maggiore IRES dovuta dal gruppo, con conseguente estensione degli effetti:
- alle liti concernenti gli avvisi di primo livello notificati alla consolidata, che riportano la sola imposta "teorica";
- alle liti concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, in quanto accessori e collegati ai tributi definiti.
Chiede inoltre se, in qualità di consolidante, possa scomputare dalle somme dovute per la definizione quanto già versato dalla consolidata in pendenza di giudizio sulla base del medesimo atto.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante ritiene che le liti effettivamente definibili siano quelle relative agli avvisi di accertamento che hanno rettificato il reddito complessivo del gruppo e liquidato l’imposta dovuta, perché solo tali atti contengono il debito d’imposta. Gli avvisi notificati alla consolidata, invece, recherebbero soltanto l’imposta "teorica" e costituirebbero la base motivazionale degli atti di secondo livello.
Da ciò il contribuente fa discendere che la definizione dei giudizi sugli avvisi di secondo livello dovrebbe determinare:
- la definizione delle controversie relative agli avvisi che hanno rettificato il reddito complessivo del gruppo;
- la cessazione della materia del contendere anche nei giudizi relativi agli avvisi notificati alla consolidata;
- l’estinzione anche delle liti sulle sanzioni, perché collegate alle imposte definite.
Inoltre, poiché la consolidata avrebbe già versato somme in pendenza di giudizio mediante cartella di pagamento fondata sul medesimo atto, l’istante ritiene di poterne chiedere lo scomputo in sede di definizione.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il regime del consolidato nazionale, introdotto dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, e disciplinato dagli articoli 117-129 del TUIR. In particolare, richiama che:
- il reddito complessivo globale è determinato dalla consolidante come sommatoria dei redditi delle consolidate, con le variazioni di consolidamento di cui all’articolo 122 del TUIR;
- la consolidata comunica alla controllante il proprio reddito, ma non versa l’imposta "teorica".
Richiama inoltre la circolare n. 60/E del 31 ottobre 2007, secondo cui l’accertamento nel consolidato si articola su due livelli:
- primo livello, relativo alla rettifica della dichiarazione della singola consolidata, finalizzata a determinare il reddito complessivo netto;
- secondo livello, relativo alla rettifica del modello CNM della consolidante e alla liquidazione dell’imposta.
Viene poi richiamato l’articolo 40-bis del DPR n. 600 del 1973, in vigore dal 1° gennaio 2011, che prevede l’atto unico notificato a consolidata e consolidante; la norma, però, non si applica ai procedimenti oggetto dell’interpello.
Sul piano della definizione agevolata, l’Agenzia richiama l’articolo 6 del DL n. 119 del 2018, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi su domanda del soggetto che ha proposto il ricorso o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Sono inoltre richiamate:
- la circolare n. 10/E del 15 maggio 2019, punto 2.9, sulla possibilità di definire la lite anche da parte della consolidata assumendo a riferimento l’IRES "teorica" del maggior imponibile;
- la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, punto 7.1.1, sullo scomputo dei versamenti effettuati dai coobbligati solidali;
- la circolare n. 6/E del 2019, punto 5.1.6, sulle liti aventi ad oggetto sole sanzioni collegate ai tributi definiti.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce anzitutto che, nel consolidato, la società controllante può definire la lite relativa alla maggiore IRES effettiva contestata alla fiscal unit. Tale definizione produce la cessazione della materia del contendere anche nella controversia instaurata dalla controllata sull’avviso di accertamento ad essa notificato.
Al tempo stesso, viene confermato che anche la consolidata può definire la controversia prendendo a riferimento l’IRES "teorica" risultante dall’accertamento di primo livello.
Quanto ai versamenti eseguiti dalla consolidata in pendenza di giudizio, l’Agenzia applica il principio per cui lo scomputo è ammesso solo se i pagamenti provengono da un coobbligato solidale che abbia a sua volta aderito alla definizione. Non è quindi possibile sottrarre somme versate da soggetti che non si avvalgano personalmente della procedura agevolata.
Infine, per le controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate ai tributi definiti, l’Agenzia richiama il principio secondo cui, se l’imposta sottostante è stata definita o comunque pagata, la lite si definisce senza versamento, mediante la sola presentazione della domanda entro il termine previsto.
Parere conclusivo
L’Agenzia conclude che:
- la consolidante può definire la lite concernente la maggiore IRES della fiscal unit;
- tale definizione si riflette anche sulla controversia della consolidata relativa all’avviso di primo livello, determinando la cessazione della materia del contendere;
- è possibile, in linea generale, la definizione anche da parte della consolidata con riferimento all’IRES "teorica";
- lo scomputo dei versamenti effettuati dalla consolidata è ammesso solo nei limiti in cui la consolidata stessa aderisca alla definizione;
- le sanzioni collegate ai tributi definiti seguono il regime agevolato previsto per le liti accessorie, con definizione senza ulteriore pagamento se il tributo è definito o già pagato.
In sintesi, il parere conferma la definibilità coordinata delle liti nel consolidato, ma limita lo scomputo dei pagamenti ai casi in cui il soggetto che li ha effettuati partecipi anch’esso alla definizione agevolata.
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