Risposta n. 158 del 27/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che la definizione agevolata produca effetti assimilabili all’acquiescenza, rendendo definitivo l’atto impugnato e facendo venire meno l’efficacia dell’opzione di affrancamento; perciò il perfezionamento della definizione costituirebbe il presupposto per chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva, con decorrenza del termine dalla presentazione della domanda e dal pagamento della prima rata.
Definizione agevolata delle liti tributarie e richiesta di rimborso/scomputo dell’imposta sostitutiva versata per l’affrancamento del know how in una fusione MBO
Il quesito
La società chiede se, aderendo alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex articolo 6 del d.l. n. 119/2018, possa ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata per l’affrancamento del know how disconosciuto in accertamento e, in caso affermativo, da quale momento decorra il termine per presentare l’istanza di rimborso ex articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la definizione agevolata incida sui debiti tributari e non sui crediti del contribuente, sicché non è ammessa la restituzione dell’imposta sostitutiva già versata. Precisa però che tale imposta può essere scomputata da quanto dovuto per la definizione della lite, fino ad eventuale azzeramento, senza diritto alla restituzione dell’eventuale eccedenza, che resta acquisita all’erario.
Definizione agevolata delle liti tributarie e imposta sostitutiva su know how affrancato
L’interpello riguarda una controversia tributaria connessa a un’operazione di merger leveraged buy out e all’affrancamento fiscale di un disavanzo di fusione allocato, in parte, a know how. La società istante chiede se, definendo le liti pendenti ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018, possa poi recuperare l’imposta sostitutiva versata per l’affrancamento del know how, ritenuto dall’Amministrazione non correttamente qualificato.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
Nel contesto di un’acquisizione tramite schema mlbo, il controllo della società istante è stato acquisito da un fondo di private equity mediante una struttura con società veicolo. Successivamente, la società istante ha incorporato la società veicolo in una fusione inversa, con conseguente trasferimento del debito bancario contratto per finanziare l’acquisizione in capo alla target.
A seguito della fusione è emerso un disavanzo contabile, allocato dagli amministratori in:
- modelli e brevetti;
- know how;
- avviamento.
Sul piano fiscale, la società ha parzialmente affrancato il disavanzo attribuito a modelli e know how tramite opzione nella dichiarazione Ires (modello Unico 2012) e versamento rateale dell’imposta sostitutiva negli anni 2012, 2013 e 2014, ai sensi del combinato disposto degli articoli 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del TUIR.
Il know how così affrancato è stato dedotto nei successivi quattro esercizi, dal 2012 al 2015, secondo il piano di ammortamento contabile, in applicazione dell’articolo 103, comma 1, del TUIR.
Attività di controllo e contenzioso
Nel corso di una verifica della Guardia di finanza, l’Ufficio ha contestato la deducibilità delle quote di ammortamento del know how, ritenendo non dimostrata l’esistenza del bene immateriale e qualificando il relativo disavanzo come generico avviamento.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi notificato avvisi di accertamento con recupero integrale a tassazione, ai fini Ires e Irap, delle quote di ammortamento dedotte negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015. Secondo l’impostazione dell’Ufficio, la parte del disavanzo attribuita a know how avrebbe dovuto essere ricondotta ad avviamento, con conseguente inefficacia dell’opzione di affrancamento effettuata, poiché non riferita a tale componente.
Gli avvisi sono stati impugnati e i giudizi risultano pendenti davanti alla commissione tributaria provinciale competente.
Quesito posto nell’interpello
La società chiede, in vista dell’eventuale definizione agevolata delle liti tributarie ex articolo 6 del d.l. n. 119/2018, se:
- una volta definita la controversia, possa ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata per l’affrancamento del know how ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 546/1992;
- in caso di pagamento rateale della definizione, il dies a quo per la domanda di rimborso coincida con la presentazione della domanda di definizione e il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che la definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 119/2018 riguardi le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti formali per l’accesso alla procedura, poiché i ricorsi sono stati notificati entro il 24 ottobre 2018 e i giudizi risultano ancora pendenti.
La società sostiene inoltre che la definizione agevolata operi come una forma di acquiescenza straordinaria, producendo la definitività degli atti impugnati e, di riflesso, l’inefficacia dell’opzione di affrancamento dell’importo iscritto in bilancio a titolo di know how. Da ciò deriverebbe il diritto a richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Secondo la tesi dell’istante, in caso di pagamento rateale, tale diritto sorgerebbe con la presentazione della domanda e il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2019, momento in cui la definizione si perfezionerebbe.
Normativa richiamata e quadro di riferimento
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 6 del d.l. n. 119/2018, che consente la definizione delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi, in ogni stato e grado del giudizio, su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo.
Nel parere viene poi ricordata la disciplina del riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in operazioni straordinarie:
- articolo 176, comma 2-ter, TUIR, per il conferimento d’azienda;
- articolo 172, comma 10-bis, TUIR, per le fusioni;
- articolo 103, comma 1, TUIR, per la deduzione delle quote di ammortamento.
È inoltre richiamato l’ultimo periodo dell’articolo 176, comma 2-ter, TUIR, secondo cui, in caso di realizzo dei beni prima del quarto periodo d’imposta successivo all’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto, mentre l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che la definizione agevolata delle controversie tributarie è istituto che incide sui debiti tributari del contribuente, non sui suoi crediti. Richiama, a sostegno, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il condono o la definizione agevolata non si traduce in un meccanismo di accertamento dell’imponibile, ma in una forma atipica di definizione del rapporto tributario finalizzata al recupero di risorse e alla riduzione del contenzioso.
In tale prospettiva, l’Amministrazione conclude che:
- non è ammessa la restituzione dell’imposta sostitutiva versata per l’affrancamento del know how, neppure a seguito della definizione delle liti;
- l’eventuale importo già pagato può essere computato in diminuzione di quanto dovuto per la definizione agevolata della controversia;
- il recupero opera solo per scomputo e può condurre, al più, all’azzeramento dell’importo dovuto per la definizione;
- l’eventuale eccedenza non dà luogo a rimborso e resta definitivamente acquisita all’Erario.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è quindi negativa sul piano del rimborso: la definizione agevolata non fa sorgere un diritto alla restituzione dell’imposta sostitutiva pagata. Resta però ferma la possibilità di utilizzare tale imposta come importo scomputabile dal dovuto per la chiusura delle controversie, senza recupero dell’eventuale differenza residua.
Il parere non accoglie dunque la tesi dell’istante circa l’efficacia restitutoria della definizione e non individua un dies a quo per una domanda di rimborso, poiché tale rimborso non è ammesso.
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