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Interpello

Risposta n. 159 del 27/05/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Per il 2019 mensa aziendale e trasporto dipendenti non sono soggetti all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; resta possibile la fatturazione riepilogativa e l'annotazione cumulativa. Tuttavia, senza opzione per il tracciamento telematico esercitata entro il 31 dicembre 2018, non spetta la riduzione dei termini di accertamento, che restano ordinari.

Certificazione dei corrispettivi per mensa aziendale e trasporto dipendenti, con possibile incidenza sulla riduzione dei termini di accertamento.

Il quesito

La società chiede se i corrispettivi forfettari addebitati ai dipendenti per mensa aziendale e trasporto, esenti da certificazione, possano continuare a essere annotati nel registro dei corrispettivi senza registratore telematico; se ciò faccia perdere la riduzione biennale dei termini di accertamento; da quando decorra l'eventuale obbligo di RT; e se la fattura riepilogativa elettronica mensile sia valida e consenta la riduzione dei termini per il 2019.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che nel 2019 il servizio mensa rientra tra le operazioni escluse dall'obbligo di certificazione e il trasporto è marginale, quindi entrambi sono fuori dall'obbligo di RT e invio telematico fino al 31 dicembre 2019. Ammette l'emissione di fatture riepilogative mensili e l'annotazione cumulativa nei limiti di legge, ma nega la riduzione dei termini di accertamento in assenza di opzione tempestiva per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Certificazione dei corrispettivi per mensa aziendale e trasporto dipendenti

L’interpello riguarda il trattamento, ai fini della certificazione dei corrispettivi, dei servizi di mensa aziendale e di trasporto dei dipendenti resi da una società ai propri lavoratori con addebito forfettario in busta paga. Il tema si colloca nel quadro della progressiva introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al d.lgs. n. 127/2015.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

La società:

  • acquisisce il servizio mensa da fornitori esterni, ricevendo regolari fatture;
  • sostiene la maggior parte del costo del servizio e ribalta ai dipendenti un importo forfettario per ciascun pasto fruito;
  • organizza anche un servizio di trasporto dai punti di ritrovo al luogo di lavoro, affidandolo a un’impresa esterna che emette fatture mensili in base ai giorni di servizio e alla tratta percorsa;
  • sostiene integralmente il costo del trasporto e addebita ai dipendenti un importo forfettario mensile.

Per entrambe le prestazioni, l’istante non rilascia documenti al momento dell’erogazione, facendo leva sulle norme di esonero da certificazione dei corrispettivi, e annota gli importi in un apposito registro ai sensi dell’articolo 24 del DPR n. 633/1972. Gli addebiti ai dipendenti sono effettuati in busta paga sulla base dei dati dei sistemi di rilevazione.

La società precisa inoltre che i corrispettivi di mensa e trasporto sono marginali rispetto al volume d’affari complessivo e chiede chiarimenti alla luce della disciplina sul registratore telematico.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede in sintesi:

  • se, per i corrispettivi forfettari relativi a mensa aziendale e trasporto, possa continuare a tenere il registro dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/1972 oppure debba dotarsi di un registratore telematico;
  • se il mantenimento del solo registro comporti la perdita della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 127/2015;
  • se, qualora vi fosse obbligo di registratore telematico, tale obbligo decorra dal 1° luglio 2019 o dal 1° gennaio 2020;
  • se, in alternativa, sia possibile emettere fattura riepilogativa elettronica mensile verso ciascun dipendente, con successiva annotazione cumulativa, e se tale soluzione consenta anche la riduzione dei termini di accertamento per il 2019.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015, che dal 1° gennaio 2020 impone la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni ex art. 22 DPR 633/1972, con anticipazione al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
  • il d.m. 10 maggio 2019, che prevede esoneri in fase di prima applicazione, tra cui:
    • le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 DPR n. 696/1996;
    • fino al 31 dicembre 2019, le operazioni marginali rispetto a quelle esonerate o fatturate, considerate tali se i ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018;
  • l’articolo 2, comma 1, lettera i), del DPR n. 696/1996, che esclude dall’obbligo di certificazione le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie;
  • l’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR n. 633/1972, che consente la fattura riepilogativa mensile per servizi individuabili mediante idonea documentazione;
  • l’articolo 6 del DPR n. 695/1996, che consente l’annotazione cumulativa entro i limiti previsti, richiamando l’importo inferiore a euro 300;
  • l’articolo 3 del d.lgs. n. 127/2015, relativo alla riduzione dei termini di accertamento, e la sua abrogazione dal 1° gennaio 2020.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

L’istante non propone una soluzione interpretativa autonoma, ma si limita a porre i quesiti sopra indicati.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo osservando che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi costituisce una regola generale per le operazioni dell’articolo 22 del DPR n. 633/1972, salvo esoneri specifici.

In relazione alla fattispecie concreta, l’Agenzia conclude che, per il 2019:

  • il servizio mensa è escluso dall’obbligo di certificazione in quanto rientrante nell’art. 2, comma 1, lettera i), del DPR n. 696/1996;
  • il servizio di trasporto è considerato marginale, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del d.m. 10 maggio 2019, rispetto alle operazioni documentate con fattura;
  • conseguentemente, entrambi i servizi non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127/2015.

L’Amministrazione precisa però che la causa di esclusione per marginalità opera solo fino al 31 dicembre 2019.

Fatturazione riepilogativa e annotazione cumulativa

L’Agenzia ritiene comunque possibile:

  • emettere fatture, anche riepilogative, per i servizi resi, se rispettate le condizioni dell’art. 21, comma 4, lettera a), DPR n. 633/1972;
  • annotare tali fatture cumulativamente nei limiti dell’art. 6 del DPR n. 695/1996.

La soluzione operativa prospettata dall’istante, cioè la fattura elettronica riepilogativa mensile verso ciascun dipendente, è quindi ritenuta astrattamente compatibile con la disciplina IVA richiamata, nei limiti indicati.

Riduzione dei termini di accertamento

Sul punto la risposta è negativa. L’Agenzia richiama l’art. 3 del d.lgs. n. 127/2015, secondo cui la riduzione dei termini di accertamento non si applica ai soggetti che effettuano anche operazioni ex art. 22 DPR 633/1972, salvo abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ne deriva che, in assenza di opzione esercitata entro il 31 dicembre 2018, l’effettuazione di operazioni ex art. 22 comporta l’applicazione dei termini ordinari di accertamento e preclude la riduzione biennale, anche se le operazioni considerate nel caso concreto risultano esonerate dall’obbligo di registratore telematico per il 2019.

Conclusioni operative

In sintesi:

  • nel 2019 mensa aziendale e trasporto dipendenti non richiedono registratore telematico, nei limiti e per le ragioni indicate;
  • resta possibile la fatturazione riepilogativa mensile e l’annotazione cumulativa, se conformi alle norme richiamate;
  • non spetta la riduzione di due anni dei termini di accertamento in mancanza di una specifica opzione tempestivamente esercitata;
  • la deroga per marginalità non è destinata a operare oltre il 31 dicembre 2019.

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