Risposta n. 163 del 28/05/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che la causa ostativa non si applichi perché il nuovo rapporto autonomo deriverebbe da un concorso pubblico e non da una trasformazione artificiosa del precedente rapporto di lavoro dipendente; pertanto, in caso di vittoria del concorso, potrebbe accedere al regime forfetario.
Cause ostative al regime forfetario per incarico libero professionale conferito dalla stessa Azienda Sanitaria presso cui vi era stato un precedente rapporto di lavoro dipendente
Il quesito
Il contribuente chiede se, in caso di vincita di un concorso pubblico per un incarico libero professionale di dirigente biologo presso la medesima Azienda Sanitaria con cui aveva avuto un precedente rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti, operi la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190/2014 e quindi gli sia precluso il regime forfetario.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che, se l'incarico autonomo nasce da un concorso pubblico bandito dalla stessa Azienda Sanitaria presso cui c'era stato il precedente rapporto di lavoro dipendente, non si realizza l'artificiosa trasformazione di lavoro dipendente in autonomo che la norma intende prevenire; dunque la causa ostativa non opera. Resta però fermo che, se l'attività dovesse essere qualificata fiscalmente come lavoro dipendente o assimilato, il regime forfetario non sarebbe comunque applicabile.
Cause ostative al regime forfetario e incarico libero professionale presso la stessa Azienda Sanitaria
L'interpello riguarda l'applicazione del regime forfetario a un professionista che, dopo avere avuto in passato un rapporto di lavoro dipendente con una Azienda Sanitaria, partecipa a un nuovo concorso pubblico indetto dalla stessa amministrazione per un incarico libero professionale di dirigente biologo di durata triennale indicata nel testo come tre mesi. Il nodo interpretativo è la possibile rilevanza della causa ostativa prevista per i rapporti con ex datori di lavoro.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L'istante riferisce di aver presentato domanda a un concorso pubblico bandito dall'Azienda Sanitaria per il conferimento di un incarico libero professionale in qualità di dirigente biologo. Il bando prevede che l'incarico sia regolato da apposito contratto, secondo la disciplina degli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, senza vincolo di subordinazione.
Nel modulo di domanda è richiesto di dichiarare di essere titolare di partita IVA oppure di impegnarsi ad aprirla in caso di affidamento dell'incarico. L'istante precisa di non aver mai avuto partita IVA e di doverne chiedere l'apertura solo se risultasse vincitore.
Egli segnala inoltre di essere stato titolare, dal ... 2018 al ... 2019, di un contratto di lavoro dipendente come dirigente biologo presso la medesima Azienda Sanitaria, a seguito di precedente concorso pubblico.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se, qualora risultasse vincitore del nuovo concorso e aprisse partita IVA per svolgere l'incarico libero professionale, gli si applichi la causa ostativa del regime forfetario prevista dall'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
La norma preclude il regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d'imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l'istante, la causa ostativa non dovrebbe operare. Egli osserva che sia il rapporto di lavoro dipendente già svolto, sia l'eventuale nuovo incarico autonomo, deriverebbero entrambi dal superamento di un concorso pubblico bandito dalla stessa Azienda Sanitaria. Di conseguenza, il nuovo rapporto non sarebbe una trasformazione volontaria del precedente rapporto lavorativo dipendente in attività autonoma, ma la conseguenza di una autonoma procedura selettiva pubblica.
Normativa e prassi richiamate
L'Agenzia richiama:
- l'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istitutivo del regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- l'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della medesima legge, come modificato dall'art. 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha chiarito la ratio della nuova causa ostativa, individuata nell'esigenza di evitare artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo mediante un periodo di sorveglianza.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia precisa preliminarmente che il parere riguarda esclusivamente la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 e non considera gli altri requisiti per l'accesso al regime forfetario né le ulteriori cause ostative previste dalla legge.
Nel merito, l'Amministrazione finanziaria ritiene che, nel caso descritto, la causa ostativa non operi. La ragione è che l'eventuale rapporto di lavoro autonomo con l'ente pubblico non deriverebbe da una trasformazione artificiosa del precedente rapporto di lavoro dipendente, ma dalla partecipazione e dall'eventuale vittoria di un nuovo concorso pubblico bandito dalla stessa Azienda Sanitaria.
In sostanza, la circostanza che l'incarico autonomo si instauri solo all'esito di una procedura concorsuale pubblica esclude, secondo l'Agenzia, la fattispecie che la norma intende contrastare.
Conclusioni operative
Pertanto, se il contribuente risultasse vincitore della procedura concorsuale, la causa ostativa di cui all'art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014 non gli impedirebbe di applicare il regime forfetario, sempre che ricorrano gli altri requisiti di legge non oggetto del presente interpello.
L'Agenzia aggiunge tuttavia un'avvertenza: qualora l'attività svolta a favore dell'Azienda Sanitaria dovesse essere, in concreto e ai fini fiscali, qualificabile come lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente, il regime forfetario non sarebbe comunque applicabile.
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