Ordinanza n. 242/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’Avviso Orale del Questore nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Novara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale del Questore adottato ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario ha impugnato l’avviso orale del Questore di Novara, chiedendone in via cautelare la sospensione dell’efficacia. Il testo non specifica i motivi di ricorso articolati, ma dà conto della contestazione della misura di prevenzione personale e della richiesta cautelare. Il TAR ha esaminato sommariamente la fondatezza della domanda e la sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto che il ricorso non presentasse, allo stato, elementi di fondatezza, poiché l’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 non richiede l’accertamento di una responsabilità penale e può fondarsi su meri indizi e su risultanze fattuali idonee, considerate complessivamente, a evidenziare la pericolosità sociale e l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 dello stesso decreto. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che l’avviso orale è una misura di minore afflittività rispetto ai diritti di libertà costituzionalmente garantiti e si risolve nel mero avvertimento a mantenere una condotta conforme alle leggi. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
L’avviso orale del Questore non presuppone l’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi su meri indizi e su risultanze fattuali, valutati nel loro complesso, idonei a delineare una situazione di pericolosità sociale.
art. 1 d.lgs. 159/2011
Individua le categorie soggettive cui deve riferirsi la situazione di pericolosità sociale rilevante ai fini della misura di prevenzione considerata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- L’avviso orale del Questore può essere adottato senza un previo accertamento della responsabilità penale, purché meri indizi e risultanze fattuali, valutati complessivamente, siano idonei a delineare una situazione di pericolosità sociale riconducibile a una delle categorie previste dalla legge.
- Nella fase cautelare, la valutazione della legittimità dell’avviso orale può fondarsi su una sommaria delibazione degli elementi indiziari e fattuali posti a base della misura.
- L’avviso orale costituisce una misura di prevenzione personale a minore afflittività, consistente nel mero avvertimento a tenere una condotta conforme alle leggi; tale carattere può escludere, in assenza di ulteriori elementi, la sussistenza del periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.
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