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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-392/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022. — TJ contro Inspectoratul General pentru Imigrări. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 90/270/CEE – Articolo 9, paragrafo 3 – Attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Dispositivi speciali di correzione – Occhiali – Acquisto da parte del lavoratore – Modalità di presa in carico delle spese da parte del datore di lavoro. — Causa C-392/21

Giurisprudenza europea62021CJ0392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE sulla protezione degli occhi dei lavoratori che operano con videoterminali. Stabilisce che gli occhiali da vista possono rientrare nei "dispositivi speciali di correzione" se servono a correggere disturbi visivi collegati a tale attività e che tali dispositivi non devono essere usati solo sul lavoro. Precisa inoltre che il datore di lavoro può adempiere all’obbligo anche rimborsando le spese sostenute dal lavoratore, ma non mediante un aumento salariale generico.

Rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE: nozione di "dispositivi speciali di correzione" e modalità di adempimento dell’obbligo del datore di lavoro di garantirne la fornitura senza oneri per il lavoratore.

La questione giuridica

Se l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE debba essere interpretato nel senso che: 1) gli "dispositivi speciali di correzione" comprendono gli occhiali da vista; 2) tali dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro; 3) l’obbligo del datore di lavoro può essere assolto anche mediante rimborso al lavoratore delle spese di acquisto; 4) tale obbligo può essere soddisfatto mediante un premio salariale generale corrisposto al lavoratore a titolo di condizioni di lavoro gravose.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE deve essere interpretato nel senso che i "dispositivi speciali di correzione" includono anche gli occhiali da vista specificamente destinati a correggere o prevenire disturbi visivi connessi all’attività su videoterminali, senza che essi debbano essere usati esclusivamente sul luogo di lavoro. L’obbligo del datore di lavoro di garantire tali dispositivi può essere adempiuto sia con la consegna diretta sia con il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, ma non con un premio salariale generale non specificamente destinato a coprire tali costi; in ogni caso, il lavoratore non deve sopportare alcun onere finanziario supplementare.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 153 TFUE
  • Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 89/391/CEE
  • Direttiva 90/270/CEE
  • Articolo 9, paragrafi 1-5, direttiva 90/270/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1137/2008

Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori addetti a videoterminali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Cluj in una controversia tra un dipendente dell’Ispettorato generale per l’immigrazione rumeno e il suo datore di lavoro, relativa al rimborso delle spese per l’acquisto di occhiali da vista. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 9 della direttiva 90/270/CEE, relativo alla protezione della vista dei lavoratori che svolgono attività su videoterminali.

Fatti e procedimento principale

TJ, impiegato presso l’Ispettorato generale per l’immigrazione e addetto a videoterminali, ha lamentato un forte deterioramento della vista che, secondo quanto indicato, sarebbe stato favorito anche dalle condizioni di lavoro. Un medico specialista gli avrebbe raccomandato di cambiare occhiali da vista, in particolare le lenti correttive. Poiché il sistema nazionale di assicurazione malattia non prevedeva il rimborso della somma spesa per occhiali, TJ ha chiesto al datore di lavoro il rimborso di 2 629 RON, domanda respinta in sede amministrativa e poi dal Tribunalul Cluj.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede in sostanza:

  • se la nozione di "dispositivo speciale di correzione" di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270 comprenda gli occhiali da vista;
  • se tali dispositivi debbano essere utilizzati esclusivamente sul posto di lavoro;
  • se l’obbligo del datore di lavoro si possa soddisfare mediante rimborso al lavoratore delle spese di acquisto;
  • se sia sufficiente, in alternativa, un aumento salariale generale corrisposto a titolo di condizioni di lavoro gravose.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

  • la direttiva 89/391/CEE, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, che consente l’adozione di direttive particolari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  • la direttiva 90/270/CEE, adottata come quinta direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391, e in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafi 1-5;
  • l’articolo 153 TFUE come base del sistema di armonizzazione minima in materia sociale.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "dispositivi speciali di correzione"

La Corte osserva innanzitutto che la direttiva non definisce la nozione di "dispositivi speciali di correzione". Applicando il criterio letterale, sistematico e teleologico, evidenzia che la direttiva mira a fissare prescrizioni minime per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti a videoterminali e che l’articolo 9 concretizza la tutela della vista.

La Corte rileva che la nozione di "dispositivi di correzione" va intesa in senso ampio e comprende non solo gli occhiali, ma anche altri dispositivi idonei a correggere o prevenire disturbi visivi. Tuttavia, perché il dispositivo sia "speciale", deve avere un nesso con il lavoro su videoterminali: deve cioè servire a correggere o prevenire disturbi visivi specificamente connessi a tale attività e accertati in esito agli esami previsti dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 9.

La Corte precisa inoltre che non è richiesto un nesso di causalità tra il lavoro su videoterminale e l’insorgenza del disturbo visivo. È sufficiente che, in occasione degli esami previsti dalla direttiva, emerga la necessità di un dispositivo speciale di correzione. Ne consegue che la direttiva può applicarsi anche se il difetto visivo preesisteva o non è stato causato dal lavoro al videoterminale.

Quanto all’uso del dispositivo, la Corte afferma che il carattere di dispositivo "in funzione dell’attività svolta" non significa che esso debba essere utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro: la direttiva non contiene tale limitazione.

Ragionamento della Corte sulle modalità di adempimento dell’obbligo del datore di lavoro

La Corte osserva che l’articolo 9, paragrafo 3, impone al datore di lavoro un obbligo diretto di garantire che il lavoratore riceva il dispositivo speciale di correzione, ma non specifica le modalità concrete di adempimento.

Poiché la direttiva fissa solo prescrizioni minime, gli Stati membri possono prevedere modalità diverse, purché sia assicurato il risultato voluto dalla norma: il lavoratore deve ricevere il dispositivo senza sopportare oneri finanziari supplementari, come chiarito anche dal paragrafo 4 dell’articolo 9. Da ciò deriva che l’obbligo può essere assolto:

  • con la fornitura diretta del dispositivo da parte del datore di lavoro;
  • con il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per acquistarlo.

La Corte ammette in linea di principio anche un meccanismo di messa a disposizione attraverso un premio, ma solo se tale importo copre specificamente le spese necessarie per l’acquisto del dispositivo speciale di correzione. Un premio salariale generale e permanente, corrisposto per la gravosità delle condizioni di lavoro, non appare idoneo a soddisfare l’obbligo, perché non è destinato in modo specifico a coprire il costo dell’acquisto.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli occhiali da vista possono rientrare nei "dispositivi speciali di correzione" se sono specificamente destinati a correggere e prevenire disturbi visivi connessi al lavoro su videoterminali, e che tali dispositivi non devono essere usati esclusivamente nell’ambito professionale. Precisa inoltre che il datore di lavoro può adempiere all’obbligo mediante fornitura diretta oppure rimborso delle spese, ma non mediante un premio salariale generale.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per i datori di lavoro, soprattutto nel settore pubblico o in contesti con personale intensamente esposto ai videoterminali, la sentenza chiarisce che non è sufficiente un trattamento economico generico se questo non è collegato al costo del dispositivo. Per i lavoratori, la pronuncia rafforza il diritto a ottenere la concreta copertura delle spese necessarie per gli ausili visivi imposti dagli esami previsti dalla direttiva, senza anticipare definitivamente costi a proprio carico.

Come è indicizzato

Materiesicurezza e salute dei lavoratorivideoterminalitutela della vista e degli occhidiritto del lavorospese di prevenzione e rimborso

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