Sentenza n. 1378/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità e archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, con conseguente invito a comparire presso la Questura
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva fatto ingresso regolare in Italia con visto per lavoro subordinato e aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva dichiarato l’istanza inammissibile e l’aveva archiviata rilevando che lo Sportello Unico per l’Immigrazione non aveva ricevuto la copia del contratto di soggiorno sottoscritta dal lavoratore e firmata digitalmente dal datore di lavoro e che il modello 209 era stato inserito nel kit postale e compilato manualmente dal lavoratore, anziché essere trasmesso in forma precompilata dallo Sportello Unico. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi, la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, la violazione degli artt. 5-bis e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 394/1999, il difetto di motivazione e la contraddittorietà del provvedimento, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, legittimo affidamento e buona fede e dell’art. 8 CEDU. Ha rappresentato che l’omessa trasmissione telematica del contratto era imputabile al datore di lavoro e non al lavoratore, il quale era regolarmente occupato con contratto a tempo indeterminato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto decisivo il motivo relativo all’omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’archiviazione era fondata esclusivamente su profili formali concernenti la trasmissione del contratto di soggiorno e la compilazione del modello 209. Tuttavia, l’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, nel prevedere conseguenze negative per la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto, fa salvo il caso in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore. Di conseguenza, le parti devono essere informate del mancato ricevimento del contratto da parte dell’amministrazione, così da poter dimostrare che l’omissione non è imputabile al lavoratore oppure dipende da causa di forza maggiore. Non è sufficiente qualificare la pratica come archiviata per manifesta inammissibilità per escludere il preavviso di rigetto, poiché tale qualificazione è stata ritenuta erronea. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. L’amministrazione dovrà riavviare il procedimento, assegnare alle parti un termine preciso per produrre il contratto adeguatamente sottoscritto e concludere il procedimento adottando gli atti dovuti ove sussistano i relativi presupposti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è necessaria quando l’amministrazione intende definire negativamente una domanda sulla base di irregolarità formali suscettibili di essere chiarite o sanate; la qualificazione della pratica come archiviata per manifesta inammissibilità non esclude tale obbligo quando ricorrono i presupposti del contraddittorio procedimentale.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto può determinare conseguenze negative, ma la disciplina fa salvo il caso in cui il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause non imputabili al lavoratore. L’interessato deve quindi poter dimostrare la non imputabilità dell’omissione.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Rileva quale disposizione cui si riferisce il contratto di soggiorno la cui trasmissione allo Sportello Unico per l’Immigrazione è stata ritenuta omessa.
artt. 35 e 36 d.P.R. 394/1999
Disciplinano le modalità di sottoscrizione e trasmissione del contratto di soggiorno e la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno; la loro applicazione non consente di sanzionare automaticamente il lavoratore senza verificare la non imputabilità dell’omissione e senza consentire il contraddittorio.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato per la tutela cautelare anticipata inaudita altera parte, accolta con decreto monocratico nelle more della decisione collegiale.
Massime di principio
- Quando una domanda di permesso di soggiorno viene definita negativamente per la mancata trasmissione o per irregolarità formali del contratto di soggiorno, l’amministrazione non può imputare automaticamente l’omissione al lavoratore senza consentirgli di dimostrare che essa dipende da forza maggiore o da cause a lui non imputabili.
- La mancata comunicazione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione deve essere portata a conoscenza degli interessati, affinché possano regolarizzare la documentazione o dimostrare la non imputabilità del ritardo.
- L’obbligo di comunicare i motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è escluso dalla qualificazione dell’esito procedimentale come archiviazione per manifesta inammissibilità quando l’amministrazione fonda la decisione su irregolarità formali suscettibili di chiarimento o regolarizzazione.
- L’annullamento di un provvedimento di archiviazione per omesso contraddittorio procedimentale comporta la riedizione del procedimento, con assegnazione di un termine per la produzione del contratto regolarmente sottoscritto e successiva decisione sull’istanza alla luce dei presupposti sostanziali applicabili.
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