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Ordinanza

Ordinanza n. 2111/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202603374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione cautelare facoltativa dall'impiego disposta dal Ministero della Difesa, unitamente agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Difesa del 23 dicembre 2025, notificata il 16 gennaio 2026, con la quale è stata disposta la sospensione cautelare facoltativa dall'impiego, nonché la precedente proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 15 dicembre 2025. Ha chiesto l'annullamento degli atti previa sospensione cautelare della loro efficacia. Nella fase cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'insussistenza dei presupposti per la sospensione e il difetto di motivazione, sostenendo in particolare che la motivazione non fosse adeguatamente esplicitata nell'atto ministeriale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione precauzionale dall'impiego previsti dall'art. 916 cod. ord. mil., poiché il militare era stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 7 ottobre 2025. Ha inoltre escluso il dedotto difetto di motivazione, reputando legittima la motivazione per relationem: la proposta del 15 dicembre 2025 individuava analiticamente la gravità dei reati contestati, il pregiudizio al rapporto fiduciario tra militare e Amministrazione, il nocumento al prestigio dell'Istituzione e il turbamento del regolare e corretto svolgimento delle attività. Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che l'art. 920, comma 1, cod. ord. mil. garantisce durante la sospensione la corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi e che il danno prospettato non appariva irreparabile, essendo possibile una piena reintegrazione anche economica in caso di accoglimento del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 916 cod. ord. mil.

    La disposizione è stata ritenuta idonea a fondare la sospensione precauzionale dall'impiego del militare rinviato a giudizio.

  • art. 920, comma 1, cod. ord. mil.

    La corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi durante la sospensione esclude, nel caso esaminato, l'irreparabilità del danno economico prospettato.

  • art. 55 c.p.a.

    È la base normativa della domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione precauzionale dall'impiego di un militare può essere disposta quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 916 cod. ord. mil., tra cui il rinvio a giudizio, senza che sia necessaria una preventiva definizione del procedimento penale.
  • La motivazione dell'atto di sospensione cautelare può essere resa per relationem mediante il richiamo a una proposta istruttoria o provvedimentale precedente, purché quest'ultima individui concretamente le ragioni della misura, quali la gravità dei reati contestati, la compromissione del rapporto fiduciario, il pregiudizio al prestigio dell'Istituzione e il turbamento del regolare svolgimento del servizio.
  • Ai fini della tutela cautelare, la corresponsione della metà degli assegni fissi e continuativi prevista dall'art. 920, comma 1, cod. ord. mil. costituisce un elemento rilevante per escludere l'irreparabilità del danno economico derivante dalla sospensione.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando gli effetti patrimoniali della sospensione siano suscettibili di piena reintegrazione economica in caso di successivo accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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