Cassazione Penale, Ordinanza n. 02488/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma, con conferma della responsabilità per il reato contestato e del trattamento sanzionatorio, non essendo stati accolti i motivi di impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di evasione, lamentando: 1) l'erronea affermazione della responsabilità penale; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; 3) la mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa lettura delle risultanze processuali, attività precluse al giudizio di legittimità. Quanto alla sostituzione della pena, la richiesta era stata formulata in modo del tutto generico, senza indicare le ragioni a sostegno, sicché era originariamente inammissibile e non poteva essere devoluta con ricorso per cassazione. Il ricorrente ha anche depositato memoria reiterando le stesse censure e chiedendo l'assegnazione ad altra sezione, ma senza apportare elementi nuovi.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza richiama il reato di evasione quale titolo di responsabilità oggetto di conferma in appello e di censura in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state invocate dal ricorrente con richiesta di prevalenza sulla recidiva; la Corte osserva che la relativa doglianza tendeva a una rivalutazione del merito.
art. 99 c.p.
La recidiva era stata contestata e oggetto della richiesta di bilanciamento con le attenuanti generiche.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
La richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare viene qualificata come generica e quindi originariamente inammissibile, non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa lettura delle risultanze di merito.
- I motivi di impugnazione devono essere specifici e devono indicare con precisione le ragioni poste a fondamento della richiesta; una domanda formulata in modo generico è originariamente inammissibile e non può essere recuperata con il ricorso per cassazione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche o del giudizio di prevalenza sulla recidiva non è censurabile in cassazione quando la doglianza si limita a contrapporre una valutazione alternativa dei fatti senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa, se priva di specifica allegazione delle ragioni a sostegno, non impone al giudice di merito una motivazione di merito e non può fondare un motivo di ricorso successivo.
Come è indicizzato
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