Cassazione Penale, Ordinanza n. 18609/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza non fosse proponibile in sede di legittimità perché mirava a rivalutare aspetti di fatto già esaminati e motivatamente respinti in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato proponeva un unico motivo di ricorso, deducendo formalmente vizio di violazione di legge per la mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. In sostanza, il ricorso riproponeva censure in fatto già svolte in appello contro il diniego dell'attenuante, contestando la valutazione di non congruità del risarcimento effettuata dai giudici di merito. La Corte osserva che, trattandosi di rapina, la congruità del risarcimento va apprezzata considerando sia il pregiudizio patrimoniale sia quello morale derivanti dal fatto, e che tale apprezzamento è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua e logica.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno richiede una valutazione di congruità rimessa al giudice di merito; nel caso di reato pluri-offensivo come la rapina, il risarcimento deve coprire sia il danno patrimoniale sia quello morale derivanti dall'azione criminosa.
Massime di principio
- La valutazione della congruità del risarcimento del danno ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e logicamente coerente.
- In presenza di reati pluri-offensivi, la verifica della completezza del risarcimento deve considerare tutte le componenti del pregiudizio provocato dal fatto, non solo il danno patrimoniale ma anche quello morale.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva nella riproposizione di questioni di fatto già esaminate e motivate dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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