Sentenza del 14/02/2020 n. 1460 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 83/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Contributo unificato - Mancata iscrizione a ruolo del giudizio - Pagamento effettuato in modo straordinario - rimborsabilita'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso del contributo unificato di €6.000,00 pagato il 15.03.2018 tramite ricevitoria di generi di monopoli (contrassegno) per l'iscrizione a ruolo di un ricorso amministrativo poi non proposto perché già pendente analogo giudizio; l'Agenzia ha negato il rimborso richiamando l'art.37 DPR 642/1972 e la circolare MEF n.33/2007 che escluderebbero il rimborso per pagamenti effettuati in modo 'straordinario' e/o per l'impossibilità di identificare il contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello: ha ritenuto che le controversie sul rimborso del contributo unificato rientrano nella giurisdizione tributaria e che la circolare MEF, non vincolante nei confronti dei contribuenti, non può impedire il rimborso quando il versamento si è concretamente identificato. Nonostante l'acquisto sia avvenuto presso una ricevitoria (ipotesi non disciplinata dalla circolare), il ricorrente ha prodotto documentazione univoca (contrassegno con numero seriale, ricevuta fiscale, assegno e relativo estratto conto) che individua il soggetto che ha effettuato il pagamento; conseguentemente l'Agenzia è stata condannata a rimborsare il contributo previa consegna dell'originale. Spese compensate per il doppio grado.
Norme richiamate
D.P.R. n.115/2002
Il contributo unificato è qualificato quale entrata tributaria; le controversie sul suo rimborso rientrano nella competenza del Giudice Tributario.
D.P.R. n.642/1972
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la non rimborsabilità dei pagamenti 'straordinari' (es. marche sostituite dal contrassegno), ma la Commissione ritiene che tale richiamo non possa precludere automaticamente il rimborso quando esistono elementi che identificano il soggetto che ha pagato.
Circolare Ministero Economia e Finanze n.33/2007
Indica modalità operative di rimborso e richiede, per l'ipotesi di mancata iscrizione a ruolo, la produzione in originale di documenti (F23, attestazioni di versamento) e l'indicazione dell'ufficio giudiziario. Tuttavia la Commissione evidenzia che la circolare è atto interno non vincolante per i privati e non può impedire il rimborso se la documentazione disponibile consente di individuare il soggetto che ha versato e si evita l'arricchimento ingiustificato della P.A.
Costituzione / Giurisprudenza costituzionale
Giurisprudenza citata per affermare la natura tributaria del contributo unificato e la competenza del giudice tributario sulle relative controversie.
Cassazione, Sezioni Unite
nn.5994/2012, 3007/2008, 3008/2008
Giurisprudenza di legittimità usata per consolidare il principio della natura tributaria del contributo unificato e della competenza del Giudice Tributario.
Consiglio di Stato
Utilizzate per precisare che le circolari amministrative sono atti interni che vincolano gli organi amministrativi ma non i destinatari esterni, i quali possono contestare i provvedimenti applicativi.
Massime di principio
- Le domande di rimborso del contributo unificato rientrano nella competenza del Giudice Tributario: il contribuente può agire in sede tributaria per ottenere il rimborso.
- Le circolari amministrative (es. MEF n.33/2007) sono atti interni non vincolanti per i privati: non possono, di per sé, precludere il diritto al rimborso quando il contribuente dimostra il pagamento e la sussistenza dell'indebito.
- La prova dell'effettivo pagamento è essenziale: se il contribuente produce documentazione univoca (contrassegno con numero seriale, ricevuta fiscale, prova d'incasso, estratto conto, ecc.) che consente di identificare chi ha sostenuto la spesa, il rimborso è dovuto anche quando il pagamento è stato effettuato presso ricevitorie/monopoli e non mediante F23 o delega bancaria/postale.
- L'assenza di iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo configura titolo per il rimborso del contributo unificato: il rimborso non può essere negato per motivi formali quando ciò determinerebbe un ingiustificato arricchimento della P.A.
- Conservare e presentare gli originali del contrassegno e di ogni documento di acquisto è necessario: la consegna dell'originale può essere condizione per il rimborso.
- Agire tempestivamente e conservare tracce del pagamento (numero seriale, ricevuta, prova bancaria) è fondamentale: in presenza di termini decadenziali o istruttorie diverse, la prova documentale preserva il diritto al rimborso.
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