Sentenza n. 6116/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto prot. prot. n.-OMISSIS- di diniego all'inclusione della figlia minorenne nel giuramento della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-) per il risarcimento danni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di riconoscimento iure communicatio della cittadinanza italiana alla figlia minorenne
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui è stata respinta la richiesta di trasmissione alla figlia minorenne della cittadinanza italiana da lei acquisita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, invocando l'art. 14 della medesima legge, e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Il TAR ha prospettato d'ufficio possibili profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e per difetto della sede di notifica. La ricorrente, preso atto delle questioni, ne ha riconosciuto la fondatezza, rinunciando a replicare e riservandosi di traslare il giudizio davanti al giudice competente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario. La decisione muove dalla distinzione tra l'acquisto della cittadinanza per concessione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, che attribuisce al richiedente un interesse legittimo in ragione dell'ampia discrezionalità amministrativa e della necessità di valutare anche il concomitante interesse pubblico, e la trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne convivente ai sensi dell'art. 14, che tutela l'unità familiare e configura una posizione di diritto soggettivo. Per quest'ultima fattispecie il legislatore ha direttamente stabilito le condizioni dell'acquisto, costituite dall'effettività della convivenza e dalla residenza legale continuativa in Italia per almeno due anni, ovvero dalla nascita se il minore ha meno di due anni, senza attribuire all'amministrazione un analogo potere discrezionale di bilanciamento. La causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
L'acquisto della cittadinanza per concessione comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione; il richiedente è titolare di un interesse legittimo.
art. 14 l. 91/1992
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.
La trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne convivente, in presenza delle condizioni legali, tutela l'unità familiare e dà luogo a una posizione di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
art. 1, comma 1-quater, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla L. 23 maggio 2025, n. 74
Ha novellato l'art. 14 della legge n. 91/1992, precisando il requisito della residenza legale continuativa in Italia per almeno due anni, o dalla nascita per il minore di età inferiore ai due anni.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini previsti.
Massime di principio
- La controversia sulla trasmissione della cittadinanza italiana al figlio minorenne ai sensi dell'art. 14 della legge n. 91/1992 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la norma tutela l'unità familiare e, al ricorrere delle condizioni legali di convivenza effettiva e residenza legale continuativa in Italia, configura una posizione di diritto soggettivo.
- La trasmissione della cittadinanza prevista dall'art. 14 della legge n. 91/1992 si distingue dall'acquisto della cittadinanza per concessione previsto dall'art. 9: nel primo caso la legge predetermina le condizioni dell'acquisto e non richiede un bilanciamento discrezionale con un concomitante interesse pubblico; nel secondo caso l'amministrazione esercita un ampio potere discrezionale e il richiedente è titolare di un interesse legittimo.
- Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione in una controversia sulla trasmissione della cittadinanza al figlio minorenne, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.
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