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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03430/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo e rilevando che non vi era assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., secondo il richiamo alla giurisprudenza costituzionale citata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello che ne aveva confermato la responsabilità penale per detenzione di cocaina a fini di cessione a terzi. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, contestando in sostanza la ricostruzione del fatto e la valutazione degli indizi utilizzati per inferire la destinazione della sostanza allo spaccio. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché formulate in fatto, generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito. È stato valorizzato, ai fini della destinazione a terzi, il quantitativo complessivo di cocaina sequestrata (6 grammi, da cui erano ricavabili 25 dosi medie) e il contestuale rinvenimento di un bilancino di precisione funzionante e di ritagli di buste di cellophane, elementi ritenuti idonei a integrare il materiale per il confezionamento delle dosi. Non essendo ravvisabile assenza di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e dei fatti già esaminati dal giudice di appello.
  • Le doglianze generiche o meramente riproduttive di questioni già disattese in modo coerente dal giudice di merito non consentono un sindacato di legittimità.
  • In materia di stupefacenti, la destinazione a terzi può essere inferita da un complesso di indici fattuali, quali il quantitativo complessivo della sostanza, la possibilità di ricavare più dosi e il rinvenimento di strumenti tipici del confezionamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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