Corte di giustizia, Ordinanza C-720/22
Order of the Court (Eighth Chamber) of 22 June 2023. — QN v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Civil service – Officials – Appraisal report – Obligation to state reasons – Manifest error of assessment – Action for annulment and for damages – Appeal manifestly inadmissible in part and manifestly unfounded in part. — Case C-720/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura, respinge integralmente l’appello di QN contro la sentenza del Tribunale sulla sua relazione di valutazione 2019. Vengono dichiarati in parte irricevibili e in parte infondati i motivi relativi alla firma dell’appraisal report, alla motivazione, all’imparzialità dei valutatori e alla presunta obbligatorietà di documenti interni della Commissione. La Corte ribadisce i limiti del sindacato in appello: niente nuovo esame dei fatti e delle prove, salvo distorsione manifesta.
Impugnazione contro la sentenza del Tribunale relativa a una relazione di valutazione di un funzionario: firma dell’estensore, motivazione, imparzialità e presunti errori di valutazione nell’appraisal report.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel respingere il ricorso di QN avverso la sua relazione di sviluppo di carriera 2019 e il rigetto del reclamo amministrativo, in particolare quanto a: validità della firma apposta da un membro dell’Account Management Centre in regime di delega di firma; sufficienza della motivazione della relazione; rispetto dell’obbligo di obiettività e imparzialità; esistenza di obiettivi vincolanti nella procedura di valutazione; e presunti vizi di valutazione, sviamento di potere e mancata considerazione del dovere di tutela e del buon andamento.
Principio di diritto
La Corte dichiara inammissibile in parte e infondato in parte l’appello: conferma che, nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione, la relazione di valutazione può essere validamente firmata da un agente incaricato sulla base di una delega di firma, senza trasferimento di competenza, e che l’eventuale irregolarità della firma non comporta annullamento se non è dimostrato che il contenuto della relazione sarebbe stato diverso. Inoltre ribadisce che la motivazione di una appraisal report non deve riprodurre analiticamente ogni argomento o osservazione, che il controllo in appello non può sfociare in un nuovo esame dei fatti e delle prove, e che gli atti interni richiamati dal ricorrente non avevano natura vincolante tale da imporre la fissazione di obiettivi nella procedura di valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 43 dello სტატuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 44, primo comma, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Decisione della Commissione C(2013) 8985 final del 16 dicembre 2013
- GIPs della Commissione per l’attuazione dell’articolo 43 e del primo comma dell’articolo 44 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea
Relazione di valutazione di un funzionario e impugnazione in appello
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Eighth Chamber, resa nell’ambito di un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa T-179/21. La controversia riguarda la relazione di sviluppo di carriera 2019 di QN, funzionario della Commissione, e il rigetto del reclamo amministrativo avverso tale relazione.
Fatti e procedimento
QN aveva chiesto l’annullamento della propria appraisal report 2019 e, in subordine, della decisione della Commissione che respingeva il reclamo; domandava anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito. Il Tribunale aveva respinto il ricorso; in appello QN articolava cinque motivi, tutti diretti a contestare sia la legittimità formale e sostanziale della relazione sia la valutazione del Tribunale sulle prove.
Quadro normativo e criteri processuali
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 181 del proprio regolamento di procedura, che consente di respingere con ordinanza motivata un appello manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, e l’articolo 256 TFUE, che delimita l’appello ai soli punti di diritto. In materia di funzione pubblica, rilevano l’articolo 43 dello Statuto dei funzionari, l’articolo 44, primo comma, e la decisione della Commissione C(2013) 8985 final del 16 dicembre 2013, contenente le disposizioni generali di attuazione (GIPs), oltre all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.
Primo motivo: competenza del firmatario della relazione
QN sosteneva che la relazione fosse invalida perché firmata da un membro dell’Account Management Centre, dopo il pensionamento del reporting officer. La Corte conferma che si trattava di una delega di firma, ossia di un meccanismo interno che non trasferisce la competenza ma autorizza a sottoscrivere l’atto per conto del delegante. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che tale prassi è compatibile con l’organizzazione dei servizi della Commissione e che il fatto che i GIPs disciplinino espressamente la delega di potere ma non menzionino la delega di firma non impedisce quest’ultima, se funzionale al buon andamento dell’amministrazione.
La Corte aggiunge che, anche ipotizzando un difetto di competenza del firmatario, l’annullamento sarebbe giustificato solo se fosse dimostrato che, senza tale irregolarità, il contenuto della relazione sarebbe stato diverso. Poiché QN non lo dimostra né lo allega in modo concreto, il motivo è respinto come manifestamente infondato.
Secondo motivo: motivazione della appraisal report
QN deduceva una violazione dell’obbligo di motivazione e una distorsione dei fatti, sostenendo che la relazione non spiegasse adeguatamente la valutazione 2019 e che alcuni commenti implicassero un giudizio peggiorativo rispetto agli anni precedenti. La Corte ricorda che l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di rispondere analiticamente a tutti gli argomenti delle parti, né di fornire una motivazione espressa e dettagliata su ogni singola osservazione di valutazione.
Quanto alla censura di distorsione delle prove, la Corte rileva che QN non individua in modo preciso gli elementi asseritamente travisati e, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del merito, cosa preclusa in appello. Alcune doglianze sono inoltre dichiarate inammissibili per difetto di specificità, perché non indicano esattamente i capi della sentenza impugnati né gli argomenti giuridici a sostegno, come richiesto dall’articolo 169 del regolamento di procedura e dalle norme statutarie richiamate.
Terzo motivo: obiettività, imparzialità e presunto contesto di molestia
Con il terzo motivo QN lamentava la violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e delle regole di obiettività e imparzialità, sostenendo che il reporting officer fosse condizionato da tensioni personali e da un presunto contesto di molestie psicologiche. La Corte osserva che il Tribunale aveva valutato in modo sovrano i fatti e aveva ritenuto che gli elementi addotti non dimostrassero una perdita di obiettività o imparzialità del valutatore, anche perché la relazione descriveva il lavoro di QN come soddisfacente.
Quanto alle email e agli altri documenti invocati per contestare l’imparzialità dell’appeal assessor, la Corte considera che QN, sotto la veste di censure di diritto e di difetto di motivazione, chiedesse in realtà un nuovo esame delle prove. Non avendo denunciato una distorsione manifesta degli elementi istruttori, il motivo è respinto in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza.
Quarto motivo: presunta obbligatorietà dei documenti interni sulla procedura di valutazione
QN sosteneva che tre documenti interni della Commissione, tra cui le linee guida per i reporting officers, costituissero regole di condotta vincolanti e imponessero la fissazione di obiettivi nella procedura di appraisal. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui atti interni pubblicati possono talvolta vincolare l’amministrazione, ma ciò dipende dal loro contenuto, dal contesto, dalla finalità e dal loro tenore letterale.
Applicando questi criteri, la Corte conferma che i documenti richiamati dal ricorrente erano mere raccomandazioni e indicazioni operative, prive di forza vincolante generale. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta, sulla base di tali testi, a fissare obiettivi in ogni procedura di valutazione. Il confronto con un manuale di valutazione dell’ECB non muta la soluzione, poiché in quel caso l’istituzione aveva assunto un impegno a un’applicazione rigorosa e uniforme, assente invece nel caso della Commissione.
Quinto motivo: valutazione del merito, prove e dovere di tutela
L’ultimo motivo riproponeva critiche alla valutazione del contenuto della relazione, alla considerazione delle testimonianze dei colleghi, al rapporto tra la presunta molestia psicologica e i commenti negativi degli assessori, nonché alla mancata sostituzione del reporting officer. La Corte ribadisce che il controllo in appello non consente di sostituire la propria valutazione delle prove a quella del Tribunale, salvo distorsione manifesta, che nel caso di specie non è dimostrata.
La Corte rileva inoltre che il Tribunale, una volta constatata l’assenza di prove idonee a dimostrare molestie da parte del capo unità o del capo settore, ha implicitamente ma chiaramente respinto la censura relativa al dovere di tutela e al buon andamento. Anche questo motivo è quindi respinto come manifestamente infondato.
Decisione e conseguenze
La Corte conclude che l’appello deve essere respinto integralmente come manifestamente irricevibile in parte e manifestamente infondato in parte. In applicazione dell’articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato dall’articolo 184, paragrafo 1, la Corte dispone che QN sopporti le proprie spese, rilevando che l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’appello alla controparte, che pertanto non ha sostenuto costi.
Principi affermati
- La delega di firma è ammissibile come tecnica di organizzazione interna della Commissione e non equivale a delega di potere.
- Un vizio di competenza del firmatario non comporta annullamento se non è dimostrato che il contenuto dell’atto sarebbe stato diverso.
- L’obbligo di motivazione non richiede una risposta analitica a ogni argomento o osservazione.
- In appello non è consentito ottenere un nuovo esame dei fatti e delle prove, salvo distorsione manifesta.
- Documenti interni di orientamento non sono vincolanti se non esprimono una volontà dell’istituzione di auto-vincolarsi in modo generale e uniforme.
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