Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-268/22

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 22 giugno 2023. — Vitol SA contro Belgische Staat. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Difesa contro le pratiche di dumping – Importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia – Validità del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale – Importatore – Determinazione del dumping – Fattori da prendere in considerazione. — Causa C-268/22

Giurisprudenza europea62022CJ0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale da un giudice belga, ha esaminato la validità del regime antidumping sul biodiesel importato dall’Argentina. Ha anzitutto dichiarato ammissibile il rinvio, ritenendo che Vitol, in quanto importatore, non fosse certamente legittimata a proporre ricorso diretto di annullamento. Nel merito, ha ritenuto invalido il regolamento antidumping perché le istituzioni non avevano adeguatamente giustificato la scelta di scostarsi dai dati contabili degli esportatori per il calcolo del valore normale e non avevano dimostrato in modo sufficiente il nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio all’industria dell’Unione.

Validità del regolamento antidumping sui biodiesel da Argentina e Indonesia: insufficiente dimostrazione della corretta costruzione del valore normale e del nesso causale tra importazioni oggetto di dumping e pregiudizio all’industria dell’Unione.

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, sia invalido perché: a) nella determinazione del valore normale del prodotto simile sono stati disapplicati, senza adeguata dimostrazione, i costi risultanti dalla contabilità degli esportatori argentini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009; b) gli effetti delle importazioni sono stati valutati cumulativamente in modo errato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, e non è stato dimostrato secondo l’articolo 3, paragrafi 6 e 7, che le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio all’industria dell’Unione; c) di conseguenza, non potevano essere imposti dazi antidumping ai sensi dell’articolo 1 del regolamento base.

Principio di diritto

La Corte dichiara invalido il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, nella parte in cui viola l’articolo 2, paragrafo 5, e l’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009: le istituzioni non hanno dimostrato, al livello probatorio richiesto, né che ricorressero i presupposti per ignorare i costi contabilizzati dagli esportatori argentini nel calcolo del valore normale, né che le importazioni oggetto di dumping avessero effettivamente causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Il fatto che il regolamento sia stato poi modificato o abrogato per il futuro non elimina la possibilità di contestarne la validità nel contesto del rinvio pregiudiziale, purché il ricorrente non fosse certamente legittimato a proporre ricorso diretto ex articolo 263 TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009
  • Regolamento (UE) n. 490/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578
  • Regolamento (UE) 2015/476
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2015/476
  • Articolo 3 del regolamento (UE) 2015/476
  • Regolamento (UE) 2018/1570
  • Regolamento (UE) 2016/1036

Validità del regolamento antidumping sul biodiesel da Argentina e Indonesia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE proposto dal giudice belga in una controversia tra Vitol SA, importatore indipendente di biodiesel, e lo Stato belga, relativa al rimborso di dazi antidumping pagati all’importazione di biodiesel originario dell’Argentina. La Corte è chiamata a verificare se il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, sia valido alla luce del regolamento di base antidumping allora applicabile, il regolamento (CE) n. 1225/2009.

Fatti e contesto normativo

Il regolamento n. 1194/2013 aveva imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia e disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori. In origine, la Commissione aveva adottato un regolamento provvisorio nel 2013, poi il Consiglio aveva fissato le misure definitive. Successivamente, diversi esportatori argentini e indonesiani avevano ottenuto dinanzi al Tribunale l’annullamento parziale del regolamento per difetto di prova di una distorsione apprezzabile dei prezzi delle materie prime nel mercato argentino e indonesiano, con conseguente illegittimità della scelta di ignorare i dati di bilancio degli esportatori ai fini della costruzione del valore normale.

Il quadro normativo rilevante comprendeva in particolare:

  • l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1225/2009, sulla nozione di dumping e sull’imposizione del dazio;
  • l’articolo 2, paragrafi 3 e 5, sul calcolo del valore normale e sulla possibilità di correggere o sostituire i costi risultanti dalla contabilità dell’esportatore;
  • l’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni, sulla prova del pregiudizio e sull’esame di altri fattori causali.

Admissibilità del rinvio e preclusione da mancato ricorso diretto

Una parte rilevante della motivazione è dedicata all’ammissibilità. La Corte ricorda la giurisprudenza TWD Textilwerke Deggendorf e Nachi Europe: un soggetto non può invocare l’invalidità di un atto UE dinanzi a un giudice nazionale solo se avrebbe certamente avuto legittimazione e interesse a proporre un ricorso diretto di annullamento ex articolo 263 TFUE e non lo ha fatto.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte esclude che Vitol fosse certamente legittimata a impugnare direttamente il regolamento antidumping. Pur essendo un importatore direttamente inciso dal dazio, non risultava che:

  • le sue specifiche attività commerciali fossero state prese in considerazione nella determinazione del dumping;
  • avesse partecipato al procedimento amministrativo;
  • fosse individuata in modo particolare dal regolamento, anche se il suo fornitore COFCO Argentina era menzionato in un regolamento successivo.

La Corte aggiunge che la mera possibilità di associarsi a un’azione di annullamento proposta da un esportatore non è sufficiente a dimostrare una legittimazione individuale certa. Respinge anche l’eccezione di irricevibilità basata sull’insufficiente motivazione del rinvio: il giudice nazionale aveva indicato con precisione i motivi di invalidità dedotti, richiamando le sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016 e la successiva revisione dell’indagine.

Valutazione nel merito: valore normale e costi contabili

Sul primo profilo, la Corte osserva che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consente di scostarsi dai costi indicati nei registri contabili dell’esportatore solo se tali registri non riflettono ragionevolmente i costi connessi alla produzione e vendita del prodotto. Nel caso concreto, la Corte ritiene che non fosse stato dimostrato il presupposto per ignorare i costi registrati dagli esportatori argentini.

Il ragionamento si fonda in particolare sulle sentenze del Tribunale del 15 settembre 2016, divenute definitive, che avevano accertato l’insufficienza della prova circa una distorsione apprezzabile dei prezzi delle materie prime dovuta al sistema fiscale differenziale argentino. Di conseguenza, le istituzioni non avrebbero dovuto sostituire i dati contabili con prezzi di riferimento esterni per costruire il valore normale del biodiesel.

Valutazione del pregiudizio e nesso causale

Sul secondo profilo, la Corte si concentra sull’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento di base. Dopo la riapertura dell’indagine nel 2018 e l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1570, la Commissione aveva concluso che non era possibile stabilire un nesso causale genuino e sostanziale tra le importazioni argentine oggetto di dumping e il pregiudizio materiale subito dall’industria dell’Unione; per l’Indonesia, i margini di dumping risultavano addirittura de minimis.

La Corte considera decisivo tale esito successivo, in quanto conferma che, quando fu adottato il regolamento originario, non era stato adeguatamente dimostrato che le importazioni oggetto di dumping avessero causato il pregiudizio richiesto dal regolamento di base. Pertanto, manca uno dei presupposti essenziali per l’imposizione del dazio antidumping.

Effetti delle modifiche e delle abrogazioni successive

La Corte precisa che il fatto che il regolamento n. 1194/2013 sia stato poi modificato dal regolamento 2017/1578, e successivamente abrogato per il futuro dal regolamento 2018/1570, non impedisce al giudice nazionale di sollevare una questione di validità in un contenzioso relativo ai dazi già pagati. L’abrogazione o la modifica sopravvenuta non sanano i vizi originari dell’atto, né escludono il controllo di validità nell’ambito del rinvio pregiudiziale.

Dispositivo e principio affermato

La Corte dichiara che il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1578, è invalido nella misura in cui viola l’articolo 2, paragrafo 5, e l’articolo 3, paragrafi 4, 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1225/2009. In sostanza, le istituzioni non hanno dimostrato in modo sufficiente la correttezza della costruzione del valore normale né la sussistenza del nesso causale tra dumping e pregiudizio; di conseguenza, il dazio antidumping non poteva essere validamente imposto.

Per le parti del procedimento principale, la decisione sulle spese è rimessa al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commerciale comunevalidità degli atti dell’unioneimportazioni di biodieseldazio doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.