Cassazione Penale, Ordinanza n. 15445/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La statuizione di merito rimane ferma: la condanna per i reati contestati è stata confermata dalle precedenti sentenze di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per porto ingiustificato di un coltello fuori dall'abitazione e per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Prato imposto con foglio di via obbligatorio. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla mancata più favorevole considerazione della dosimetria della pena e delle circostanze attenuanti generiche, richiamando gli artt. 62-bis e 133 c.p., oltre ad altre norme processuali; il secondo censurava ulteriori profili che la Corte ha ritenuto non dedotti in appello, quindi non proponibili in cassazione. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili: la prima perché diretta a ottenere una rivalutazione di merito di elementi già apprezzati dal giudice, la seconda perché nuova rispetto ai motivi di gravame.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice richiamata per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello.
art. 76 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159
Norma richiamata per la violazione del divieto di ritorno nel Comune imposto con foglio di via obbligatorio.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulle censure di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o degli elementi di prova già esaminati.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e la loro valutazione non è censurabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 133 c.p.
L'onere motivazionale sulla dosimetria della pena non richiede l'esame di tutti i parametri, purché la decisione sia congrua e логica.
art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non decisiva nella motivazione della Corte.
art. 585 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non utilizzata come ratio decidendi autonoma.
art. 597 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente nei motivi, ma non decisiva nella motivazione della Corte.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze che contestano la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena o sulle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando mirano, in sostanza, a una nuova valutazione del fatto e degli elementi già esaminati.
- L'obbligo di motivazione in tema di dosimetria della pena e di attenuanti generiche è soddisfatto se il giudice fornisce una motivazione congrua, логica e coerente; non è necessario l'esame analitico di tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure nuove, cioè non dedotte nei motivi di appello, quando esse richiedono un ampliamento del thema decidendum rispetto al giudizio di secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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