Cassazione Civile, Ordinanza n. 32943/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto, con sentenza della Commissione tributaria provinciale poi confermata in appello, la condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso di somme dovute a titolo di imposte dirette connesse alla disciplina emergenziale per il sisma del 1990 in provincia di Ragusa. Deduceva che l'Amministrazione avesse eseguito solo parzialmente il pagamento, versando il 50% della sorte capitale oltre interessi, e chiedeva in sede di ottemperanza l'adozione dei provvedimenti necessari per l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di commissario ad acta o altro provvedimento ritenuto opportuno. L'Agenzia resisteva sostenendo di avere già adempiuto integralmente secondo la disciplina speciale applicabile, che prevedeva la riduzione al 50% e che, in ogni caso, le risorse stanziate erano insufficienti. La Corte tributaria regionale aveva rigettato l'ottemperanza ritenendo provata l'incapienza dei fondi e negando la possibilità di disporre il residuo pagamento anche tramite commissario ad acta o conto in sospeso. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza, ma in memoria ha poi dato atto di essere stato integralmente soddisfatto del credito, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, poiché il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto il pagamento integrale del credito oggetto del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle Entrate difesa nel merito, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, proprio perché l'inammissibilità è sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. n. 546/1992
norma posta a fondamento del giudizio di ottemperanza davanti al giudice tributario.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato dall'Amministrazione e dal giudice di merito come base della disciplina del rimborso e della riduzione al 50% in presenza di insufficienza dei fondi stanziati.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
invocato dall'Agenzia per sostenere che il pagamento dovesse essere limitato al 50% secondo la disciplina speciale applicabile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria difensiva in cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato ulteriore, del quale la Corte esclude l'obbligo per sopravvenuta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte ricorrente dichiara di essere stata integralmente soddisfatta nella pretesa fatta valere, viene meno l'interesse ad agire e il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta definizione in via satisfattiva della pretesa sostanziale impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure contro la decisione impugnata.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta per soddisfacimento del credito, non vi è luogo a statuizione sulle spese se la controparte non ha svolto attività difensiva; inoltre non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Nel giudizio di ottemperanza il tema dell'adempimento integrale del giudicato assorbe ogni ulteriore verifica sul corretto contenuto dell'ordine di esecuzione quando il credito sia stato nel frattempo completamente pagato.
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