Sentenza del 10/04/2017 n. 3315 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Irpef - Raddoppio del termine di accertamento - novelle del 2015 - regime temporale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il regime temporale applicabile al raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla legge n. 208 del 2015. In particolare, occorre stabilire se il raddoppio richiedesse l'effettiva presentazione o trasmissione della denuncia penale e quale disciplina transitoria applicare agli atti e ai processi verbali formati prima delle modifiche normative.
La decisione
Dal testo emerge che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015, subordinando il raddoppio all'effettivo invio della denuncia, non si applica alle violazioni constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 quando gli atti impositivi siano stati notificati entro il 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016 la legge n. 208 del 2015 ha escluso il precedente raddoppio automatico, introducendo termini ordinari più lunghi e prevedendo, per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, il raddoppio solo se la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro gli specifici termini previsti dalla disciplina transitoria. Non sono indicati nel testo il dispositivo concreto, le parti o l'esito processuale formale.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Il raddoppio si verificava soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia.
La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, dopo la modifica del 2015, collega il raddoppio all'effettiva trasmissione della denuncia penale, secondo il regime temporale applicabile.
Art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972
Il raddoppio si verificava soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia.
La norma, per l'IVA, segue la disciplina prevista per le imposte sui redditi quanto ai termini di accertamento e al requisito della denuncia penale.
Art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 128 del 2015
La nuova norma non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015.
La riforma, entrata in vigore il 2 settembre 2015, non opera retroattivamente nei casi coperti dalla specifica disciplina transitoria.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, della legge n. 208 del 2015
Ha escluso il raddoppio dei termini ed ha fissato un termine di accertamento più lungo di quello ordinario precedente.
Dal 1° gennaio 2016 il legislatore ha sostituito il precedente meccanismo del raddoppio con termini ordinari più lunghi, prevedendo una disciplina transitoria per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016.
D.lgs. n. 74 del 2001
Violazioni che comportano obbligo di denuncia penale per i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2001.
Il raddoppio transitorio presuppone violazioni fiscali penalmente rilevanti ai sensi del decreto e la presentazione o trasmissione tempestiva della denuncia penale.
Massime di principio
- Per stabilire la tempestività dell'accertamento occorre individuare la disciplina vigente in base alla data del processo verbale, alla data di notifica dell'atto impositivo e al periodo d'imposta interessato.
- Dopo il 2 settembre 2015 il raddoppio non può fondarsi sulla sola astratta configurabilità di un reato: è necessario l'effettivo invio della denuncia penale, salvo l'applicazione della disciplina transitoria.
- Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015, relativi a processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015, continua ad applicarsi il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 128 del 2015.
- Dal 1° gennaio 2016 il sistema è stato modificato: il raddoppio automatico è stato eliminato e sostituito da termini ordinari più lunghi.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, il raddoppio transitorio richiede che la denuncia penale sia stata presentata o trasmessa entro il termine massimo previsto dalla legge.
- La verifica deve essere effettuata confrontando separatamente il termine ordinario, il termine eventualmente raddoppiato e le date effettive di presentazione della dichiarazione, di omessa dichiarazione, della denuncia penale e della notifica dell'accertamento.
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