Sentenza n. 777/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 443/25 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 443/2025 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine di legge e mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione. Applicando il principio dell'art. 2697 c.c., il giudice ha ritenuto che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., gravasse sull'Amministrazione l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ovvero l'avvenuto adempimento; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi novanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e ritenendosi applicabile per analogia la regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, sono state poste a carico dell'Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Nel giudizio di ottemperanza, provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione del titolo, spetta all'Amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per promuovere l'ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, beneficio riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione obbligata, prevista per l'esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa al commissario ad acta e alla sua remunerazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente deve provare l'esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, nonché il decorso del termine eventualmente previsto dalla legge per l'adempimento.
- Una volta provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento oppure l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; la mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni e giustificazioni, non è sufficiente.
- In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine prefissato e nominare sin dall'origine un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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