Cassazione Civile, Ordinanza n. 29074/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda il rilascio di un campeggio in località Porto Corallo concesso dal Comune a una società cooperativa dapprima con convenzione del 29 ottobre 1981 e poi con un accordo del 25 luglio 2000, ritenuto dalle parti anche transattivo, che prevedeva la scadenza del rapporto al 31 dicembre 2015. Il Comune aveva intimato sfratto per finita locazione; la società si era opposta sostenendo che il rapporto, in realtà, fosse una locazione alberghiera, o comunque un contratto diverso dalla semplice locazione, e che quindi la disdetta del 14 ottobre 2014 fosse tardiva rispetto al termine di preavviso di diciotto mesi previsto per tale tipo di rapporto. La Corte d'appello aveva respinto il gravame della società rilevando che non era stata fornita prova della natura alberghiera del contratto e che tale qualificazione non risultava dal testo negoziale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 132, 1363 e 1615 c.c. e degli artt. 27, 28 e 29 l. n. 392/1978, sostenendo che il rapporto del 25 luglio 2000 fosse radicalmente diverso da quello del 1981 e qualificabile come locazione alberghiera, affitto d'azienda o contratto atipico, anche per durata, oggetto e criteri di determinazione del corrispettivo; ha inoltre censurato la ritenuta tardività della disdetta e la rilevanza della natura alberghiera dell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambe le censure: il primo motivo perché la doglianza sul vizio motivazionale non era riconducibile al "minimo costituzionale" e perché le critiche all'interpretazione del contratto si risolvevano in una mera contrapposizione tra la lettura della ricorrente e quella del giudice di merito, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati; inoltre, le ulteriori violazioni di legge erano prospettate solo presupponendo l'accoglimento della tesi della locazione alberghiera. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per le stesse ragioni relative al vizio di motivazione, sia perché la dedotta violazione di legge implicava una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e della fattispecie concreta, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto o per sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente sindacato sulla sufficienza della motivazione.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è compito del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica specificamente indicati e per il modo in cui il giudice se ne sia discostato.
art. 1363 c.c.
La censura sul significato del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente quale canone interpretativo sia stato violato.
art. 1615 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa qualificazione del rapporto come diverso dalla locazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente da un accertamento di fatto non sindacabile.
artt. 27, 28 e 29 l. 2 luglio 1978, n. 392
Le norme sulla durata e disdetta delle locazioni sono invocabili solo presupponendo corretta la qualificazione del rapporto come locazione alberghiera; poiché tale premessa non è stata accolta, la doglianza è inammissibile.
art. 115 c.p.c.
La censura non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze istruttorie.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione l'errore sull'interpretazione del contratto è censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici e non mediante una mera contrapposizione tra letture alternative del testo negoziale.
- La deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non è consentito sindacare la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito o per chiedere una nuova valutazione delle prove.
- Quando la censura di violazione di norme sostanziali dipende integralmente dall'accoglimento di una diversa qualificazione del rapporto contrattuale, la sua inammissibilità si estende alle norme richiamate come conseguenza di tale premessa.
- La qualificazione del rapporto come locazione o come diverso contratto di gestione/affitto di azienda è questione di fatto e di interpretazione riservata al giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità per violazione dei canoni legali o motivazione meramente apparente.
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