Risoluzione n. 391 del 21/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i contributi versati dalle imprese al Fondo Unico Nazionale L.T.C. costituiscono fringe benefit e, quindi, reddito di lavoro dipendente, salvo la soglia di esenzione di 258,23 euro prevista dall’art. 51, comma 3, Tuir. Se imponibili, tali contributi consentono ai lavoratori di fruire della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. f), Tuir, entro il limite complessivo di spesa di 1.291,14 euro, tenendo conto anche di altri premi assicurativi detraibili.
Trattamento fiscale dei contributi al Fondo Unico Nazionale L.T.C. e detrazione d’imposta ex art. 15, comma 1, lett. f), Tuir
Trattamento fiscale dei contributi al Fondo Unico Nazionale L.T.C.
La risoluzione esamina il regime fiscale dei contributi versati dalle imprese al Fondo Unico Nazionale L.T.C., istituito nell’ambito del CCNL dei lavoratori dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione. Il documento definisce sia la natura reddituale di tali contributi sia la possibilità per i dipendenti di beneficiare della detrazione d’imposta prevista per alcune assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza.
Contesto contrattuale e struttura del Fondo
L’art. 88 del CCNL del 18 luglio 2003 ha introdotto un sistema di copertura assicurativa Long Term Care (L.T.C.) a favore dei dipendenti del settore assicurativo, volto a tutelare il rischio di perdita dell’autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana a causa di malattie o infortuni.
Il meccanismo attuativo individuato è il Fondo Unico Nazionale L.T.C., costituito in forma di associazione non riconosciuta con finalità statutarie di garanzia della copertura assicurativa per gli affiliati-beneficiari. Il Fondo è finanziato da un contributo a carico delle imprese che applicano il CCNL, pari allo 0,2% della retribuzione annua tabellare dei dipendenti.
Il Fondo raccoglie e gestisce i contributi e stipula contratti di assicurazione con diverse imprese assicuratrici, definendo le caratteristiche della copertura da garantire ai beneficiari.
Quesito interpretativo posto dall’Associazione
L’Associazione ALFA chiede di chiarire il trattamento fiscale, in capo a ciascun lavoratore dipendente, dei contributi versati al Fondo. In particolare, prospetta due possibili inquadramenti:
- la non imponibilità fino al limite di 258,23 euro annui, ai sensi dell’art. 51, comma 3, Tuir, se i contributi rientrano tra i benefit in natura del reddito di lavoro dipendente;
- in alternativa o in aggiunta, la detrazione d’imposta del 19% prevista dall’art. 15, comma 1, lett. f), Tuir per i premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza, entro il limite annuo di 1.291,14 euro e a condizione che l’impresa assicuratrice non abbia facoltà di recesso.
Richiamo alla disciplina delle assicurazioni Long Term Care
La risoluzione richiama il Decreto del Ministro delle Finanze 22 dicembre 2000, adottato per individuare i contratti assicurativi ammessi alla detrazione d’imposta del 19% ex art. 15, comma 1, lett. f), Tuir. Il decreto considera non autosufficiente il soggetto che non sia in grado di compiere autonomamente alcuni atti della vita quotidiana, tra cui:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche;
- igiene personale;
- deambulazione;
- vestizione.
Per i contratti stipulati nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, il decreto richiede che la prestazione consista nell’erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, eventualmente convertibile in capitale a determinate condizioni. Per i contratti nell’ambito dell’assicurazione malattia, la prestazione deve consistere nel risarcimento del costo di assistenza oppure in una prestazione in natura.
Coerenza del Fondo con la disciplina agevolativa
La risoluzione osserva che le caratteristiche del Fondo L.T.C. appaiono coerenti con la disciplina sopra richiamata. In particolare, viene valorizzato l’art. 3 dello Statuto del Fondo, secondo cui le prestazioni sono finalizzate a erogare, per l’intera vita degli affiliati-beneficiari, prestazioni di assistenza alla persona di tipo indennitario, di rendita, di capitale e/o in servizi, al verificarsi del rischio di non autosufficienza.
Qualificazione fiscale dei contributi come fringe benefit
Ai fini del trattamento fiscale, la risoluzione ritiene che i contratti stipulati dal Fondo assicurino un beneficio aggiuntivo ai lavoratori dipendenti affiliati e che, pertanto, il contributo versato dalle imprese costituisca un elemento aggiuntivo della retribuzione, ossia un fringe benefit.
Ne consegue che tali importi costituiscono, in via generale, un componente positivo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, Tuir.
Resta però applicabile l’art. 51, comma 3, Tuir, secondo cui il valore dei beni e servizi in natura non concorre a formare il reddito se, sommato ad altri eventuali benefit in natura, non supera complessivamente 258,23 euro nel periodo d’imposta. Se tale limite viene superato, il valore concorre interamente alla formazione del reddito.
Possibilità di detrazione d’imposta
La risoluzione riconosce inoltre che il Fondo L.T.C. opera come strumento organizzativo per la gestione accentrata della copertura assicurativa e che tale assetto è sostanzialmente analogo sia alla polizza stipulata dal singolo dipendente sia alla polizza collettiva stipulata dal datore di lavoro.
In coerenza con i chiarimenti già resi in materia di polizze collettive, si afferma quindi che, anche quando i contributi al Fondo concorrono al reddito di lavoro dipendente, i lavoratori possono fruire della detrazione d’imposta prevista dall’art. 15, comma 1, lett. f), Tuir.
Misura e limiti della detrazione
La detrazione spettante è pari al 19% dei contributi versati al Fondo L.T.C., ma deve essere calcolata su un importo massimo di spesa complessivamente non superiore a 1.291,14 euro annui.
Ai fini di tale limite, i lavoratori devono considerare anche gli eventuali premi relativi ad altre assicurazioni detraibili, come quelle sulla vita e per malattia, per le quali spetta il medesimo beneficio fiscale.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude che:
- i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale L.T.C. sono, in linea generale, reddito di lavoro dipendente come fringe benefit;
- si applica l’esclusione da imposizione solo entro il limite complessivo di 258,23 euro annui previsto dall’art. 51, comma 3, Tuir;
- per i contributi imponibili, i lavoratori possono comunque beneficiare della detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. f), Tuir, entro il limite complessivo di 1.291,14 euro, considerando anche gli altri premi assicurativi detraibili.
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