Risoluzione n. 389 del 21/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni previste per il registro delle navi e per le imprese armatoriali rientrano tra gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali. Di conseguenza, chi ne ha fruito dal 1° gennaio 2007 deve presentare entro il 31 dicembre 2007 la dichiarazione sostitutiva richiesta dal DPCM 23 maggio 2007, salvo che la stessa sia già stata inviata per altri aiuti di Stato.
Chiarimenti sulla dichiarazione sostitutiva per agevolazioni del DL n. 457/1997
Dichiarazione sostitutiva per agevolazioni del DL n. 457/1997
La risoluzione affronta il tema dell’obbligo di presentare la "Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea" da parte dei soggetti che fruiscono delle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Il chiarimento riguarda in particolare la qualificazione di tali misure come aiuti di Stato e le conseguenze sul piano dichiarativo.
Quesito posto dalle Associazioni
Le Associazioni chiedono se le agevolazioni previste dalla legge n. 30 del 1998:
- siano qualificabili come aiuti di Stato;
- siano soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 1, comma 1223, della legge finanziaria 2007.
Le Associazioni rilevano inoltre che tali agevolazioni non sono tra quelle elencate nell’art. 4 del DPCM 23 maggio 2007 e osservano che, nonostante ciò, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007 ha esteso l’obbligo dichiarativo anche a soggetti che hanno usufruito di agevolazioni diverse da quelle espressamente individuate nel DPCM. Viene infine richiamata la circolare INPS n. 124 del 13 novembre 2007, che qualifica come aiuto di Stato lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del DL n. 457 del 1997 per le imprese armatoriali.
Inquadramento normativo e precedenti chiarimenti
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 375 del 14 novembre 2007, che aveva già fornito indicazioni sulla presentazione, entro il 31 dicembre 2007, della dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti che fruiscono di "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali" di cui all’articolo 6 del DPCM 23 maggio 2007.
Contenuto delle agevolazioni del DL n. 457/1997
Il decreto-legge n. 457 del 1997 istituisce il "Registro delle navi adibite alla navigazione internazionale" e prevede, in favore delle imprese che utilizzano navi iscritte a tale registro:
- un credito d’imposta pari all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente o autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato su tali navi, utilizzabile ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a quei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1;
- il concorso al reddito complessivo, nella misura del 20 per cento, del reddito derivante dall’utilizzazione delle navi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
Le medesime agevolazioni si applicano anche:
- alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti;
- entro il limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, come previsto dall’articolo 6-bis, comma 1, inserito in sede di conversione del decreto-legge.
Valutazione della Commissione europea
La Commissione europea, con lettere del 13 maggio 1998 e del 10 novembre 1998, ha considerato le misure agevolative previste dal DL n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, come aiuti di Stato compatibili con il mercato comune.
Conclusione dell’Agenzia
Poiché le agevolazioni sono fruibili senza presentazione di un’apposita istanza, esse rientrano nella categoria degli "aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali". Ne deriva che i soggetti che ne hanno fruito dal 1° gennaio 2007 devono presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 31 dicembre 2007, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2007.
L’obbligo non sussiste solo nel caso in cui la dichiarazione sia già stata presentata per accedere ad altri aiuti di Stato.
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