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Risoluzione

Risoluzione n. 386 del 20/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate conclude che le Comunità previste dalla legge provinciale n. 3/2006 non rientrano tra gli enti esclusi da IRES ex art. 74 TUIR. La norma, avendo elenco tassativo, non può essere interpretata estensivamente; inoltre le Comunità sono enti nuovi e non assimilabili ai soggetti espressamente indicati.

Soggettività passiva IRES delle Comunità istituite dalla Provincia Autonoma di Trento

Soggettività passiva IRES delle Comunità della Provincia Autonoma di Trento

La risoluzione esamina se le Comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 possano beneficiare dell’esclusione dall’IRES prevista dall’art. 74, comma 1, del TUIR. L’Agenzia delle Entrate conclude negativamente, precisando che tali enti non sono ricompresi tra quelli tassativamente elencati dalla norma.

Quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento

La Provincia autonoma evidenzia che la legge provinciale n. 3 del 2006 ha istituito le c.d. “Comunità”, definite come enti pubblici costituiti dai comuni appartenenti al medesimo territorio per l’esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni. L’ente interpellante chiede se tali Comunità possano essere considerate soggetti esclusi dall’IRES ai sensi dell’art. 74, comma 1, TUIR.

Tesi dell’interpellante

La Provincia ritiene che le Comunità rientrino tra gli enti esclusi dall’imposta perché:

  • la loro costituzione è obbligatoria per legge;
  • il requisito territoriale è elemento costitutivo;
  • per gli aspetti non disciplinati dalla legge provinciale, si rinvia alle norme sull’ordinamento dei comuni.

La Provincia afferma inoltre che alle Comunità potrebbe applicarsi il regime tributario delle comunità montane.

Inquadramento preliminare dell’Agenzia

L’Agenzia precisa in via preliminare che la risposta è resa in sede di consulenza giuridica, ai sensi della circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, e non come interpello ammissibile, poiché non è stato prospettato un caso concreto e personale: viene invece richiesta la disciplina fiscale applicabile a un ente costituito con legge provinciale.

Articolo 74, comma 1, TUIR e principio di tassatività

L’art. 74, comma 1, TUIR stabilisce che non sono soggetti a IRES gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

L’Agenzia ribadisce che la disposizione esclude la soggettività passiva IRES per gli enti espressamente elencati, indipendentemente dall’attività concretamente svolta. Richiama inoltre precedenti risoluzioni che hanno chiarito come l’elenco sia tassativo e non consenta interpretazioni estensive, con conseguente esclusione di enti diversi da quelli nominati.

Caratteristiche delle Comunità secondo la legge provinciale n. 3 del 2006

La risoluzione analizza la disciplina provinciale richiamando in particolare:

  • l’art. 2, comma 1, lettera d), che definisce la Comunità come ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo territorio;
  • l’art. 14, comma 1, che prevede la costituzione delle Comunità per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata;
  • l’art. 14, comma 2, che qualifica le Comunità come enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio.

Il territorio delle Comunità è individuato in base ai criteri di continuità territoriale, omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica, oltre che di adeguatezza rispetto all’esercizio delle funzioni.

Funzioni, compiti e servizi attribuiti

L’Agenzia richiama anche l’art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006. In particolare:

  • nelle materie diverse da quelle riservate alla Provincia, le funzioni amministrative sono trasferite ai comuni ed esercitate secondo quanto disposto dalla norma;
  • in sede di prima applicazione, alcune funzioni amministrative sono trasferite ai comuni con obbligo di esercizio associato mediante la Comunità.

Tra le materie richiamate figurano, tra le altre:

  • assistenza scolastica;
  • edilizia scolastica relativa alle strutture del primo ciclo di istruzione;
  • edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
  • urbanistica;
  • infrastrutture di interesse locale a carattere sovracomunale;
  • servizi pubblici di interesse locale, quali acquedotto, fognatura e depurazione, ciclo dei rifiuti, trasporto locale e distribuzione dell’energia;
  • programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Valutazione dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia, le Comunità istituite dalla legge provinciale n. 3 del 2006 sono enti di nuova istituzione, inseriti in una più ampia riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione degli interessi delle popolazioni del territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Pur potendo svolgere funzioni e compiti simili a quelli di altri enti già esistenti, esse non sono identificabili con tali enti. Proprio per questo, non essendo espressamente menzionate nell’art. 74, comma 1, TUIR, non possono essere ricondotte in via interpretativa tra i soggetti esclusi dall’IRES.

La risoluzione richiama anche un precedente parere del Consiglio di Stato n. 224/89 del 28 febbraio 1989, secondo cui, per individuare i soggetti esclusi dalla norma, è necessario un intervento del legislatore che definisca con precisione i soggetti non tassabili, per ragioni di certezza, trasparenza e par condicio.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate conclude che le Comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 non possono essere ricondotte tra gli enti elencati dall’art. 74, comma 1, del TUIR e, quindi, non beneficiano dell’esclusione dall’IRES prevista da tale disposizione.

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