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Risoluzione

Risoluzione n. 385 del 20/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività di ritiro degli imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici, svolta per conto del Consorzio Nazionale Acciaio, non rientra nell’aliquota IVA ridotta del 10% e va assoggettata all’IVA ordinaria del 20%. L’acquisto degli stessi materiali è invece soggetto a reverse charge se gli imballaggi sono qualificabili come rottami.

Trattamento IVA di raccolta e acquisto di imballaggi in acciaio

Trattamento IVA di imballaggi in acciaio

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA applicabile a due operazioni svolte da una società operante nel commercio all’ingrosso di rottami ferrosi e metalli: il ritiro, per conto del Consorzio Nazionale Acciaio, di rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici, e il successivo acquisto degli stessi materiali presso tali aziende. L’interpello è stato presentato ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Quesito posto dalla società

La società istante rappresenta di operare nell’ambito di un contratto per la ripresa e il riciclo dei rifiuti da imballaggio in acciaio stipulato tra il Consorzio Nazionale Acciaio (CNA) e Assofermet. In base a tale contratto:

  • si obbliga a ritirare presso le aziende produttrici, per conto del CNA, i rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio;
  • acquista i medesimi rifiuti direttamente dall’azienda produttrice presso la quale svolge l’attività di raccolta. La società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale ai fini IVA delle due operazioni.

Soluzione prospettata dall’istante

L’istante ritiene che:

  • l’attività di ritiro dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio costituisca una prestazione di servizi soggetta all’aliquota IVA del 20%;
  • l’acquisto dei materiali ritirati configuri acquisto di rottami, da assoggettare al regime dell’inversione contabile, ai sensi dell’articolo 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo relative a specifiche tipologie di rifiuti.

Viene inoltre precisato che il D.Lgs. n. 22 del 1997, richiamato dalla norma IVA, è stato abrogato dall’articolo 264, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con decorrenza dal 29 aprile 2006. Pertanto, i riferimenti normativi devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, e in particolare:

  • all’articolo 183, comma 1, lettere d), l) e m);
  • all’articolo 184, comma 2;
  • all’articolo 184, comma 3, lettera g).

Valutazione dell’Agenzia sulla prestazione di ritiro

L’Agenzia chiarisce che l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle prestazioni di servizi relative alla gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di:

  • rifiuti urbani di cui all’articolo 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, derivanti dalla raccolta differenziata;
  • rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, nonché fanghi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e dall’abbattimento fumi.

Nel caso esaminato, i rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio ritirati presso le aziende produttrici non sono ricondotti:

  • ai rifiuti urbani, poiché non si tratta dei rifiuti elencati dall’articolo 184, comma 2, e la raccolta non avviene mediante i punti di raccolta della raccolta differenziata;
  • ai rifiuti speciali di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), perché non derivano da attività di recupero e smaltimento rifiuti o dalle altre fattispecie indicate.

Ne consegue che l’attività di ritiro degli imballaggi in acciaio svolta per conto del CNA non rientra nell’ambito applicativo del n. 127-sexiesdecies e deve essere assoggettata all’IVA ordinaria del 20%.

Valutazione dell’Agenzia sull’acquisto degli imballaggi

Per quanto riguarda la seconda operazione, cioè l’acquisto diretto presso l’azienda produttrice dei rifiuti costituiti da imballaggi in acciaio ritirati per conto del CNA, l’Agenzia concorda con la tesi dell’istante nel ritenere applicabile il regime del reverse charge.

Tale conclusione è però subordinata alla condizione che i materiali siano effettivamente qualificabili come rottami, cioè come beni che non sono utilizzabili rispetto alla loro destinazione originaria se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, secondo il richiamo alla risoluzione n. 29 del 28 febbraio 2007.

Conclusione

La risoluzione conclude quindi che:

  • il servizio di ritiro degli imballaggi in acciaio presso le aziende produttrici è soggetto all’IVA ordinaria del 20%;
  • l’acquisto degli stessi materiali è soggetto a reverse charge solo se tali materiali sono qualificabili come rottami.

La risposta è resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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