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Risoluzione

Risoluzione n. 387 del 20/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la Fondazione Alfa può rientrare tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per progetti culturali ex art. 100, comma 2, lett. m) TUIR, ma solo per la parte del contributo effettivamente destinata a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle modalità e degli adempimenti previsti. La quota destinata a finalità sportive non è deducibile ex lett. m) e non può neppure essere dedotta ex lett. a) dello stesso articolo, poiché la Fondazione non persegue esclusivamente le finalità tassativamente richieste dalla norma.

Erogazioni liberali della Banca di Credito Cooperativo Beta alla Fondazione Alfa ai sensi dell’art. 100 TUIR

Erogazioni liberali alla Fondazione Alfa e deducibilità fiscale

La risoluzione esamina l’istanza della Banca di Credito Cooperativo Beta in merito alla deducibilità, dal reddito d’impresa, dei contributi annuali erogati alla Fondazione Alfa. Il tema centrale è la riconducibilità di tali somme alle erogazioni liberali agevolate previste dall’art. 100, comma 2, lettere m) e a), del TUIR.

Quesito posto dalla banca

La banca, fondatrice della Fondazione insieme ad altro soggetto cooperativo, ha assunto l’impegno a costituire il patrimonio iniziale dell’ente e a versare ogni anno un contributo ordinario. Chiede se:

  • il contributo annuale erogato nel 2007 e negli anni successivi sia deducibile come erogazione liberale per progetti culturali ex art. 100, comma 2, lett. m) TUIR;
  • la Fondazione Alfa rientri tra i soggetti individuati dal D.M. 3 ottobre 2002 che possono beneficiare di tali erogazioni;
  • sia necessario acquisire documentazione attestante la destinazione delle somme alle finalità culturali e sportive;
  • la quota destinata a finalità sportive possa essere dedotta ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR.

Posizione dell’istante

La banca ritiene che:

  • solo la parte del contributo destinata a finalità culturali sia deducibile ex art. 100, comma 2, lett. m) TUIR;
  • la Fondazione Alfa possa essere qualificata tra i soggetti beneficiari indicati dal D.M. 3 ottobre 2002, in particolare tra le persone giuridiche private che svolgono attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
  • la quota destinata alle attività sportive possa essere dedotta come erogazione per finalità di ricreazione ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR;
  • sia sufficiente acquisire la comunicazione che la Fondazione deve rendere al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’art. 5 del D.M. 3 ottobre 2002.

Inquadramento normativo

L’Agenzia richiama l’art. 100, comma 2, lett. m), TUIR, che consente la deduzione delle erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, enti pubblici e determinati soggetti privati per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Richiama inoltre il D.M. 3 ottobre 2002, che individua soggetti e categorie di soggetti beneficiari e stabilisce condizioni e adempimenti, tra cui:

  • assenza di fini di lucro;
  • previsione statutaria di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
  • effettivo svolgimento di attività di realizzazione di programmi culturali nei medesimi settori.

Viene precisato che la nozione di beni culturali va letta oggi in riferimento agli articoli 2, 6, 10 e seguenti del d.lgs. 42/2004, che ha assorbito la disciplina previgente. Per lo spettacolo, il riferimento è all’art. 3, comma 2, del D.M. 3 ottobre 2002.

Verifica sulla natura della Fondazione Alfa

Dallo statuto della Fondazione emerge che essa non ha scopo di lucro e che tra i suoi compiti istituzionali rientrano anche attività culturali, tra cui:

  • acquisizione, gestione e cura di raccolte d’arte, librarie, collezioni, beni culturali, storici, etnografici e archivistici;
  • promozione, sostegno e organizzazione di concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;
  • tramite l’Istituto di storia locale, raccolta, conservazione, studio e valorizzazione di documenti, fondi librari e archivi relativi a personalità locali, con consultabilità pubblica.

Secondo l’Agenzia, tali elementi consentono di ritenere soddisfatto il requisito statutario richiesto dal D.M. 3 ottobre 2002, poiché la norma non impedisce che il soggetto beneficiario abbia anche altri compiti istituzionali. Resta necessaria la verifica dell’effettivo svolgimento di attività culturali, verifica rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali, cui spetta la vigilanza sull’impiego delle erogazioni.

Deducibilità della quota destinata a finalità culturali

L’Agenzia afferma che il contributo della Banca Beta può essere dedotto ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. m) TUIR solo per la parte destinata, in sede di delibera, alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

La deducibilità è subordinata anche al rispetto delle modalità di erogazione indicate dalla circolare congiunta Agenzia delle Entrate-Ministero per i beni e le attività culturali n. 107/E del 31 dicembre 2001, secondo cui il versamento deve avvenire tramite sistemi che consentano controlli adeguati, ad esempio:

  • conti correnti bancari;
  • conti correnti postali;
  • vaglia postali;
  • assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario.

Nel documento di versamento e nella ricevuta dell’ente beneficiario deve essere indicata la causale con riferimento esplicito all’art. 100, comma 2, lett. m) TUIR o all’art. 38 della legge n. 342/2000.

Deve inoltre essere rispettato l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 4 del D.M. 3 ottobre 2002, cioè l’invio al Ministero per i beni e le attività culturali e, per via telematica, al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, dell’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, con indicazione delle generalità complete, dei dati fiscali e dei soggetti beneficiari.

Esclusione della deducibilità per la quota sportiva ex art. 100, comma 2, lett. a) TUIR

Per la parte del contributo destinata alle finalità sportive, l’Agenzia esclude la deducibilità ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) TUIR.

La norma consente la deduzione, entro il limite complessivo del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, delle erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di:

  • educazione;
  • istruzione;
  • ricreazione;
  • assistenza sociale e sanitaria;
  • culto;
  • ricerca scientifica.

Nel caso della Fondazione Alfa, la formulazione della disposizione non consente di ritenerla soggetto che persegua esclusivamente tali finalità, poiché lo statuto contempla anche altri obiettivi, inclusi quelli culturali e sportivi. Di conseguenza, la quota del contributo destinata a sostenere le finalità sportive non è deducibile ai sensi della lett. a).

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • la Fondazione Alfa può essere ricompresa, in via generale, tra i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali per progetti culturali di cui all’art. 100, comma 2, lett. m) TUIR e all’art. 1, lett. i), del D.M. 3 ottobre 2002;
  • la Banca Beta può dedurre soltanto la parte del contributo effettivamente destinata a programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, con osservanza delle modalità di pagamento, della causale e degli obblighi di comunicazione;
  • la quota destinata alle finalità sportive non è deducibile né ex lett. m) né ex lett. a) dell’art. 100 TUIR.

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