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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33322/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore originario nei confronti dell’acquirente dell’immobile ipotecato. I debitori sostenevano di avere già versato alla banca somme in acconto dell’estinzione del debito; nondimeno, nel riparto del ricavato della vendita coattiva, l’intero importo attribuito al creditore non sarebbe stato depurato dagli acconti già incassati. Dopo un primo tentativo di opposizione all’esecuzione, respinto per asserita carenza di legittimazione degli opponenti, i medesimi proposero poi azione autonoma per ottenere la restituzione della somma ritenuta indebitamente percepita dalla banca. Il Tribunale respinse la domanda e la Corte d’appello confermò, ritenendo che il ricavato della vendita non avesse integralmente soddisfatto il credito bancario. In cassazione il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando errata valutazione delle prove e carente motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso senza base probatoria l’esistenza di un pagamento senza causa in favore della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato innanzitutto un difetto di autosufficienza e specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c., perché non erano adeguatamente esposti il fatto processuale, l’ammontare complessivo del credito azionato, l’eventuale impugnazione della precedente decisione sull’opposizione, né erano trascritti in modo completo i passaggi delle difese e dei documenti rilevanti. Inoltre, la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’idoneità probatoria dei documenti, attività preclusa al giudice di legittimità. La declaratoria di inammissibilità ha reso superfluo esaminare il tema, già affrontato nei gradi di merito, dell’ammissibilità della domanda di ripetizione di somme asseritamente indebite percepite dal creditore nel riparto dell’espropriazione forzata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 602 ss. c.p.c.

    richiamati per individuare la procedura espropriativa promossa nei confronti dell’acquirente dell’immobile ipotecato.

  • art. 615 c.p.c.

    evocato con riferimento all’opposizione all’esecuzione proposta dai debitori, poi respinta per asserita carenza di legittimazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indicati come parametri formali del motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà sollecitava una rivalutazione del merito.

  • art. 366, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto violati i requisiti di specificità, esposizione sommaria del fatto e indicazione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte ha escluso l’ammissibilità della doglianza per difetto di autosufficienza e perché diretta a un riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per la ripartizione dell’onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2712 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla prova documentale, ma senza specifica trascrizione e senza idonea critica della decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge o vizio motivazionale deve essere autosufficiente: occorre esporre chiaramente il fatto processuale, indicare le questioni decise nei gradi di merito e trascrivere i passaggi essenziali degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura.
  • La deduzione di violazione del principio di non contestazione richiede la puntuale indicazione delle difese delle parti e dei relativi passaggi processuali; non è sufficiente un generico rinvio ai fascicoli di merito.
  • È inammissibile il motivo che si risolva nella mera contrapposizione tra la ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza una critica specifica alla ratio decidendi.
  • Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione dell’idoneità probatoria dei documenti o degli elementi istruttori già scrutinati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze strutturali e difetto di specificità, resta assorbito l’esame di ulteriori questioni di merito, anche se già affrontate nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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