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Sentenza

Sentenza del 23/06/2022 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale - Tassazione - Art. 17, comma 1, d.P.R. 917/1986 - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disciplina fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (in particolare il premio/indennità rientrante nella lettera h-bis del comma 1 dell'art. 47 d.P.R. 917/1986). La questione era se tale prestazione dovesse fruire di una misura ridotta oppure essere assoggettata al regime di tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 11, lett. a) in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, del d.P.R. 917/1986.

La decisione

Il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione del regime di tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 11, lett. a) e dall'art. 17, comma 1, per le prestazioni di cui alla lettera h-bis dell'art. 47 erogate in forma di capitale. Il premio è stato assimilato a una prestazione previdenziale in forma di capitale e quindi soggetto alla tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, escludendo l'applicazione della misura ridotta invocata dal ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 16, comma 11, lettera a)

    Stabilisce che alcune prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette al regime di tassazione separata; la corte ha ritenuto che le prestazioni rientranti nella lettera h-bis vadano inquadrate in questo ambito normativo.

  • d.P.R. 917/1986, art. 17, comma 1

    Prevede la disciplina della tassazione separata per le somme corrisposte in forma di capitale; la norma è stata applicata per determinare la tassazione delle prestazioni assimilate a capitali pensionistici.

  • d.P.R. 917/1986, art. 47, comma 1, lettera h-bis

    Descrive la fattispecie della prestazione contestata; la corte ha interpretato tale voce come comprensiva di una prestazione assimilabile a una prestazione previdenziale erogata in forma di capitale, richiamando quindi il regime speciale del art. 16 e art. 17.

Massime di principio

  • Le somme erogate in forma di capitale riconducibili a prestazioni previdenziali o assimilate devono essere preliminarmente qualificate: se la fattispecie rientra tra quelle indicate dall'art. 47 (o assimilabili), si applica il regime di tassazione separata previsto dall'art. 16, comma 11, lett. a) e dall'art. 17, comma 1.
  • Non è possibile invocare una misura ridotta diversa se la prestazione è giuridicamente e sostanzialmente assimilabile a una prestazione pensionistica in capitale: in tal caso prevale la tassazione separata ordinaria di cui all'art. 17.
  • Per il contribuente è importante documentare la natura della somma (causa, origine contributiva, etichettatura contrattuale) perché la qualificazione determina il regime fiscale applicabile.
  • Gli uffici finanziari devono motivare l'assimilazione della prestazione alla fattispecie pensionistica e il contribuente può contestare tale qualificazione provando natura diversa del pagamento.
  • In situazioni analoghe verificare anche profili di eventuale imponibilità parziale (es. quote già tassate o contributive), distinguendo la componente imponibile ai fini della tassazione separata.

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